GeNS d'ABruZZistaN - Parte 2° -

Stato
Chiusa ad ulteriori risposte.

shoxx

Biker superioris
13/11/05
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langian
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Creare un problema per poi trovare una strada per risolverlo non è molto intelligente..
le leggi le rispettiamo tutti
Il mio intervento non deve essere interpretato come un rimprovero o un'accusa ma semplicemente come un avviso a tutti quelli che frequentano la montagna ribadisco:
ATTENZIONE LA FORESTALE E' SUL PIEDE DI GUERRA visto che sta svolgendo indagini contro IGNOTI..
Rimarrei molto dispiaciuto se qualcuno venisse beccato a inchiodare tavole e si beccasse una denuncia penale.. semplicemente per coltivare una passione..
COME DEVO ESPRIMERMI per far capire a TUTTI i frequentatori del forum e della montagna che non si scherza più????

Paolè t' ho capito, dopo ne parliamo a 4 occhi! ;-) quello che mi rompe è che ogni volta che ci ferma la forestale, su questo forum si scrive tanto e alla fine non si fà nulla, e parlo della mtb a 360°, quindi, non solo per noi che caliamo... parlare a tavolino con gente che ha i paraocchi(parco,forestale, ecc) a mio parere è una perdita di tempo!!!
e cmq chi ha creato il problema??? chi ha fatto le strutture??? chi ha denunciato il parco per aver messo un cavo d acciaio in maniera non visibile??? i vari escursionisti(se non erro uno ha fatto anche una denuncia) che si sono lamentati di noi biker???
il vero problema secondo me è la mentalità del cazzo che hanno i vari enti quì da noi!!! guardiamo nelle altre regioni cosa riescono a fare!
 

Zowie78

Biker forumensus
23/1/07
2.069
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Pescara
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Bike
Orbea rise
per colmare la mia ignoranza sono andato sul sito del Parco Nazionale della Majella e spulciano ho scoperto che i percorsi non hanno una specifica segnaletica, quindi non dovrebbe esserci nessun divieto per le mtb...salvo che che i curatori del sito si siano scordati di inserire un dato simile, che potrebbe essere molto utile ai turisti..onde evitare l'irrogazione di sanzioni....
quindi visto che dal sito non sono riuscito a scoprire niente, qualcuno sa dirmi se c'è una legge regionale oppure un regolamento del parco che disciplina l'uso della mtb?
per completezza riporto quanto scritto sul sito del Parco: http://www.parcomajella.it/visParco_mountainBike.asp
Il territorio del Parco Nazionale della Majella si caratterizza per la presenza di numerose carrarecce e strade sterrate che consentono al ciclo-escursionista di raggiungere angoli incontaminati e godere delle bellezze del Parco.
I percorsi, ad oggi, non hanno una specifica segnaletica per le mountain bike. Per una migliore valutazione degli stessi, è consigliabile visionare la Carta Turistica del Parco e le altre carte disponibili presso i nostri Centri di Visita ed Informazioni.
Presso i Centri Informazioni e i Centri di Visita del Parco è possibile, inoltre, noleggiare una mountain bike. Per farlo occorre lasciare un proprio documento e sottoscrivere il modulo di prenotazione che può essere ritirato presso il centro o scaricato da questo sito.
Gli operatori dei centri distribuiranno la scheda dell’itinerario che si intende percorrere (disponibili anche in download in fondo a questa pagina).
Il percorsi proposti sono stati pensati sia per ciclo-escursionisti poco esperti che per percorsi adatti ai professionisti della mountain bike. Le mountain bike sono disponibili presso i seguenti Centri del Parco:

ho provato anche a vedere la Carta Turistica del Parco, ma di divieti non c'è neanche l'ombra...

ritornando alle strutture il discorso è diverso..per la realizzazione di strutture abusive ci sono sansioni amministrative e penali, ma credo che non centri nulla con l'uso della bicicletta.....:nunsacci:
 
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Biker assatanatus
3/2/03
3.433
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Pescara
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Discorso comune a tutte le "inteviste" effettuate dalla forestale:
I SENTIERI SONO INTERDETTI A TUTTI I MEZZI MECCANICI siano bici, carrozzelle per invalidi ecc ecc
LE GUIDE TURISTICHE DELLA REGIONE SUGGERISCONO SENTIERI INTERDETTI E QUINDI CHI VIENE FERMATO RISCHIA: sequestro del mezzo , multa e denuncia alle autorità competenti.
SE VIENE INVESTITO QUALCUNO bla bla bla bla bla bla ecc
L'unica cosa nuova è la seguente
Abbiamo richiesto rinforzi per pattugliare tutti i sentieri sopratutto i WE alla ricerca di
DOWNHILLER e gruppi organizzati..
Già il fatto che abbiano coniato il termine downhill mi preoccupa...
NON ABBASSATE LA GUARDIA!!!
HAsta Luegos...
 

DR_Balfa

Biker grossissimus
Allora io non sono un avvocato ma ci sono delle certezze:

1) le strutture sono abusive e come tali verranno trattate, anche perché una volta che la forestale ne è venuta a conoscenza non può trascurarle. Fino a quando ci sono le indagini preliminari probabilmente possono non esserci i sigilli. Quando la forestale ci denunciò per il Fusco (a causa dell'amianto) non mise i sigilli.

2) con gli enti e le autorità è necessario confrontarsi altrimenti non se ne farà nulla.

3) per quanto riguarda i divieti la cosa è complessa, come ho scritto a me non risultano, ma non devono essere segnalati basta una norma, poi bisogna considerare la sentieristica ufficiale del parco in quanto ci sono molti più sentieri ma solo quelli ufficiali possono essere percorsi, quindi a mio parere l'F1 e il G1 (i sentieri incriminati) si possono percorrere ma è da vedere se non ci sono altre forme di divieto.

4) se le lamentele arrivano al parco il gioco si chiude.

Quindi torno a ripetere:
Costruire strutture,tagliare i sentieri, esagerare con la velocità, urlare, derapare ecc. è il modo più idiota di comportarsi ed è quello che porterà la fine della MTB in montagna.

Il modo migliore per continuare è essere invisibili (ovvero non lasciare tracce sul terreno), essere educati.

@Zowie sai benissimo che se un'attività è autorizzata (cava) non puoi fare nulla!
 

Zowie78

Biker forumensus
23/1/07
2.069
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Pescara
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Orbea rise
estratto dal D.P.R. 05.06.1995 :Istituzione dell'Ente parco nazionale della Maiella.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 4 agosto 1995, n. 181, S.O.3. Divieti generali.

....omissis..........
1. Sono vietate su tutto il territorio del Parco nazionale della Maiella le seguenti attività:
a) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento ed il disturbo della fauna selvatica, ad eccezione di quanto eseguito per fini di ricerca e di studio previa autorizzazione dell'Ente parco. Alle specie ittiche si applica la normativa vigente, salvo quanto previsto alla lettera c) del comma 1 del successivo articolo 4;

b) la raccolta ed il danneggiamento della flora spontanea, ad eccezione di quanto eseguito per fini di ricerca e di studio previa autorizzazione dell'Ente parco; sono peraltro consentiti, anche in attuazione dell'art. 6, comma 1 lettera b) della legge 23 agosto 1993, n. 352, il pascolo e la raccolta di funghi, tartufi ed altri prodotti del bosco, nel rispetto delle vigenti normative, degli usi civici e consuetudini locali;

c) l'introduzione in ambiente naturale non recintato di specie e popolazioni estranee alla flora ed alla fauna autoctona;

d) il prelievo di materiali di rilevante interesse geologico e paleontologico, ad eccezione di quello eseguito, per fini di ricerca e di studio, previa autorizzazione dell'Ente parco;

e) l'apertura in nuovi siti di cave, miniere e discariche escluse le discariche per rifiuti solidi urbani ed inerti;

f) l'introduzione da parte di privati, di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo di distruzione e cattura, se non autorizzata;

g) il campeggio al di fuori delle aree destinate a tale scopo ed appositamente attrezzate; è consentito il campeggio temporaneo appositamente autorizzato in base alla normativa vigente;

h) il sorvolo non autorizzato dalle competenti autorità secondo quanto espressamente regolamentato dalle leggi sulla disciplina del volo;

i) il transito dei mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, vicinali gravate dai servizi di pubblico passaggio, e private, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali;

l) la costruzione nelle zone agricole di qualsiasi tipo di recinzione, ad eccezione di quelle necessarie alla sicurezza delle abitazioni, degli impianti tecnologici e di quelle accessorie alle attività agro-silvo-pastorali, purché realizzate secondo tipologie e materiali tradizionali, e delle delimitazioni temporanee a protezione delle attività zootecniche.


4. Divieti in zona 1.
1. Nelle aree di zona 1, di cui al precedente art. 1 vigono i seguenti ulteriori divieti:
a) lo svolgimento di attività sportive con veicoli a motore;

b) la circolazione dei natanti a motore lungo le aste fluviali, fatta eccezione per le eventuali attività di sorveglianza, di soccorso e di esercizio della pesca professionale autorizzata;

c) la pesca sportiva e l'introduzione in ambiente naturale di specie, razze e popolazioni estranee alla flora spontanea ed alla fauna autoctona;

d) la realizzazione di opere che comportino la modificazione del regime delle acque, fatte salve le opere necessarie alla sicurezza delle popolazioni;

e) l'apertura di nuove cave, miniere e discariche per rifiuti solidi urbani e inerti;

f) l'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque natura e scopo, con esclusione della segnaletica stradale di cui alla normativa vigente e di quella informativa del Parco;

g) la realizzazione di nuove opere di mobilità: ferrovie, filovie, impianti a fune ed aviosuperfici, tracciati stradali ad eccezione di quelli previsti alle lettere a) ed e) del comma 1, del successivo articolo 6.


5. Regime autorizzativo generale.
1. Su tutto il territorio del Parco nazionale della Maiella, salvo quanto disposto dai precedenti articoli 3 e 4, nonché dai successivi articoli 6 e 7, sono fatte salve le previsioni contenute negli strumenti urbanistici comunali vigenti e, ove esistenti, le norme sulla ricostruzione delle zone terremotate.
2. Sono sottoposti ad autorizzazione dell'Ente parco:
i nuovi strumenti urbanistici generali o quelli non ancora definitivamente approvati alla data di entrata in vigore del presente decreto;
le eventuali varianti, totali o parziali, agli strumenti urbanistici generali vigenti, non definitivamente approvate alla data di entrata in vigore del presente decreto;
i piani attuativi relativi alle zone territoriali omogenee «C» «D» ed «F», o ad esse assimilabili, di cui al decreto ministeriale del 2 aprile 1968, n. 1444, non definitivamente approvati e quelli per i quali, pur in presenza dell'approvazione definitiva alla data di emanazione del presente decreto, non si sia ancora proceduto all'avvio dei lavori per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria o di singoli insediamenti.
3. Le utilizzazioni boschive ricadenti all'interno del perimetro del Parco nazionale della Maiella vengono autorizzate dall'autorità competente territorialmente, secondo le normative regionali vigenti in materia, salvo quanto previsto dalla lettera e), comma 1, del successivo art. 6 e dalla lettera e), comma 1, del successivo art. 7.


6. Regime autorizzativo in zona 1.
1. Salvo quanto disposto dai precedenti articoli 3 e 4, sono sottoposti ad autorizzazione dell'Ente parco, i seguenti nuovi interventi di rilevante trasformazione del territorio:
a) opere di mobilità che non rientrino tra quelle indicate alla lettera g), comma 1, del precedente art. 4 e in particolare i tracciati stradali interpoderali, nonché quelle che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano già state autorizzate da parte delle competenti autorità e per le quali non sia stato dato inizio ai lavori;

b) opere fluviali comprese le opere che comportano modifiche del regime delle acque ai fini della sicurezza delle popolazioni;

c) opere tecnologiche: elettrodotti con esclusione delle opere necessarie all'elettrificazione rurale, gasdotti con esclusione delle reti di distribuzione, acquedotti con esclusione delle reti di distribuzione, depuratori e ripetitori;

d) opere di trasformazione e bonifica agraria;

e) piani economico-forestali, nonché l'apertura di nuove piste forestali e tagli di utilizzazione dei boschi trattati a fustaia;

f) realizzazione di bacini idrici e centrali idroelettriche;

g) ogni attività che richieda l'uso di esplosivi;

h) impianti di acquacoltura;

i) la realizzazione di nuovi edifici, ed il cambio di destinazione d'uso di quelli esistenti all'interno delle zone territoriali omogenee «E» di cui al decreto ministeriale del 2 aprile 1968, n. 1444, ad esclusione di:
interventi già autorizzati e regolarmente iniziati alla data di entrata in vigore del presente decreto;
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro conservativo e di risanamento igienico-edilizio, così come definiti alle lettere a), b), c), dell'articolo 31 della legge n. 457 del 1978;
interventi di adeguamento tecnologico e funzionale;
l) alterazioni tipologiche dei manufatti e qualsiasi intervento di modifica dello stato dei luoghi.
2. Per gli interventi di rilevante trasformazione del territorio, che siano in corso d'opera alla data di entrata in vigore delle presenti norme, i soggetti titolari delle opere trasmettono all'Ente di gestione, entro e non oltre trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, secondo quanto disposto al successivo art. 8, l'elenco delle opere accompagnato da una relazione dettagliata sullo stato dei lavori e contenente l'indicazione del luogo ove sono depositati i relativi progetti esecutivi.
In caso di mancata comunicazione delle informazioni di cui sopra, l'ente di gestione provvederà ad ordinare, in via cautelativa, la sospensione dei lavori.


7. Regime autorizzativo in zona 2.
1. Salvo quanto disposto dal precedente articolo 3, sono sottoposti ad autorizzazione dell'Ente parco, i nuovi interventi di rilevante trasformazione del territorio, per i quali, alla data di entrata in vigore delle presenti norme, non sia stato effettuato l'inizio dei lavori:
a) opere di mobilità, e in particolare: tracciati stradali o le modifiche di quelle esistenti, ferrovie, filovie, impianti a fune ed aviosuperfici;

b) opere fluviali comprese le opere che comportano modifiche del regime delle acque ai fini della sicurezza delle popolazioni;

c) opere tecnologiche: elettrodotti con esclusione delle opere necessarie all'elettrificazione rurale, gasdotti con esclusione delle reti di distribuzione, derivazioni, acquedotti con esclusione delle reti di distribuzione, depuratori, ripetitori, captazioni ed adduzioni idriche;

d) opere di trasformazione e bonifica agraria;

e) piani economico-forestali, nonché l'apertura di nuove piste forestali;

f) coltivazioni di cave e miniere esistenti;

g) realizzazione di bacini idrici e centrali idroelettriche;

h) impianti per allevamenti intensivi ed impianti di stoccaggio agricolo, così come definiti dalla normativa vigente nazionale e comunitaria;

i) apertura di discariche per rifiuti solidi urbani e per inerti, nel rispetto delle normative vigenti;

l) la realizzazione di nuovi edifici ed il cambio di destinazione d'uso per quelli esistenti, all'interno delle zone territoriali omogenee «E», di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, con esclusione degli ampliamenti edilizi effettuati nel rispetto e nei limiti degli strumenti urbanistici vigenti.
2. Per gli interventi di rilevante trasformazione del territorio, che siano in corso d'opera alla data di entrata in vigore del presente decreto, i soggetti titolari delle opere trasmettono all'Ente di gestione, entro e non oltre trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, secondo quanto disposto al successivo art. 8, l'elenco delle opere accompagnato da una relazione dettagliata sullo stato dei lavori e contenente l'indicazione del luogo ove sono depositati i relativi progetti esecutivi.
In caso di mancata comunicazione delle informazioni di cui sopra, l'ente di gestione provvederà ad ordinare, in via cautelativa, la sospensione dei lavori.


.......................
non c'è scritto nulla sul divieto di mezzi meccanici non a motore....cmq non escludo che ci siano altre normative, anche a livello regionale, che vietino l'utilizzo di mezzi meccanici non a motore ( mtb).......
cmq farò qualche telefonata alla Forestale per vedere la normativa in materia.....
Gianlù riguardo alla cava lo sai come la penso...non è detto che perchè un'attività ha la sua autorizzazione allora debba essere considerata opportuna o meritevole......anche la caccia è autorizzata, ma personalmente la odio...credo di condividere con te quest'ultimo sentimento....
 

DR_Balfa

Biker grossissimus
visto che hai accesso alla G.U. dovrebbe esserci il piano del parco che dovrebbe essere stato pubblicato tempo fa in particolare il regolamento che è allegato.

Ma hai cambiato tel? mi mandi per mp il tuo nuovo numero?

Per quanto riguarda cave, caccia ecc. sono d'accordo con te ma io parlavo di rispetto della legge che nel bene o nel male ci deve essere poi se una legge è sbagliata si lotta per cambiarla ma non si infrange.
 

MarcoOne-50

Biker cesareus
4/7/06
1.639
13
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ACQUA, TERRA ED OGNI LUOGO ADDO' SI SURFA E SDERRA
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Orbea RALLON - Orbea ALMA
Stet' a fà na freg di casino...........
Allora:
1) La foresta ha detto che l'unico sentiero percorribile in DH, (RIPETO PER I CECHI E SORDI .....DH.... E ENON XC o AM CHE DIR SI VOGLIA) è l'MTB1............
2) Sul regolamento online del parco NON CE' ASSOLUTAMENTE nessun divieto all'utilizzo della MTB....... (vedi l'estratto allegato da Zowie)......
3) La zona dove sono le strutture è una zona "PREPARCO" e quindi non riserva.......lo hanno detto anche i Foresta........
4) Le strutture, a detta della Foresta, saranno smantellate a mezzo degi operai della Foresta e del Parco.........
5) Se qualcuno viene beccato anche ad infilare un picchetto di legno, il piccheto glielo infilano nel cul@....., tanto per rendere l'idea di ciò che hanno detto......
6) La FORESTA, NON CE L'HA ASSOLUTAMENTE CON NOI MTBER........hanno avuto delle segnalazioni e pertanto si sono mossi. Addirittura ci hanno consigliato di parlare con il comune per realizzare le strutture in quella zona proprio perchè di scarso interesse.....(ma come sappiamo le chiacchiere si li port lu vent....)........
7) NONO VOGLIONO ASSOLUTAMENTE, che ci siano discese organizzate in gruppi. Ovvero, fino a 4 o 5 persone saranno tollerate (IMHO), oltre non penso proprio (IMHO).......HANNO DETTO ESPRESSAMENTE CHE SANNO CHE CI SONO FURGONI PER LE RISALITE DI GRUPPO........
8) La casualità con cui ci hanno intercettato NON E' MOLTO CASUALE (IMHO).......qualcuno li ha avvisati che eravamo lì ed alla terza discesa ci hanno fermato......NON PER NON FARCI GIRARE.......MA PER METTERCI AL CORRENTE DEGLI ACCADUTI SOPRADETTI.......quindi sono stati veramente comprensivi e pronti al colloquio.......Le teste di caxxo sono altre........
9) Lo ripeto per la 100ma volta: a BDV NON VOGLIONO LE MTB.........
Es: vedi gli intralci alla gara....... vedi il primo jump rotto...... vedi la puntualità con cui arriva la Foresta ad inizio stagione......

PER CONCLUDERE: LASCIATE/LASCIAMO LA MONTAGNA COSI' COM'E' SE NON VOLETE/VOGLIAMO CHE LA VIETINO VERAMENTE E QUESTO VALE ANCHE E SOPRATUTTO PER LA SERRA..... (a buon intenditor poche parole).......

Non è una caxxiata, è una constatazione del "punto 9". Ora, chi e perchè non ci voglia NON si sà, ma con un pò d'immaginazione.......
 

DR_Balfa

Biker grossissimus
marco bel riassunto complimenti..... soprattutto molto chiaro il punto 5 una sola osservazione quella non è preparco nel senso che è interna al parco ma ha una leggislazione meno restrittiva nella zonizzazione ma questo non significa che si possa costruire, come ho già scritto in passato anche un bosco (anche se privato) è riserva.

ma attenzione ad una cosa prima di dire che le mtb non sono vietate bisogna leggersi il C.d.S. e soprattutto il "segretissimo" piano del parco che però sono diversi volumi (anche se a noi interessano poche parti).

Ciao
 

Zowie78

Biker forumensus
23/1/07
2.069
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Pescara
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Orbea rise
dal sito del Parco ho appena scaricato un pò di materiale relativo al Piano... .appena ho un pò di tempo me lo leggo e vediamo che ci ricavo....per scaricare l'intero piano ho difficoltà anche con al gazzetta on line perché è un servizio a pagamento ( W la Repubblica Italiana) nel pomeriggio cercherò di andare alla Biblioteca Provinciale e consultare il testo cartaceo...
credo che a prescindere dalla benevolenza della Forestale, sapere se effettivamente esistono divieti e regolamentazioni sull'suo della mtb all'interno del Parco sia utile...
la mia ricerca continua.....

Gianlù ho cambiato numero...adesso è 335/1974603...
 

Zowie78

Biker forumensus
23/1/07
2.069
1
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Pescara
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Orbea rise
da questi elaborati allegati al piano del Parco non emerge alcun divieto per le bici....

Paolè appena finisco la lettera te ne mando una copia..credo di farla nel fine settimana perchè venerdì mattina per ragioni di Ufficio dovrei incontrare uno della Forestale, a cui ovviamente chiedero delucidazioni sulla materia..lui è di competenza nella Provincia dell'Aquila, ma sicuramente potrà fornirmi delle linee guida generali...

p.s. forse sabato o domenica mi vado a fare una pedalata...c'è qualche volontario che mi farebbe compagnia???

ciààà
 

Allegati

  • pianoParco_norme_di_attuazione.pdf
    104,6 KB · Visite: 3
  • pianoParco_valutazione_incidenza.pdf
    829,5 KB · Visite: 2

DR_Balfa

Biker grossissimus
Io per non saper ne leggere e nè scrivere mi sono finto un turista ed ho chiesto via mail....

sono in attesa....

inoltre stavamo pensando di portare avanti qualcosa come cai ma il presidente sabato parte e rientra tra un po' quindi dovremo aspettare.

In ogni caso se ho capito bene fa fede il piano parco.
 

End of Time

Centro sospensioni Andreani, e-commerce
13/9/03
7.082
39
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Velino's mountain
www.freeridebike.it
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Ho un noleggio...
il divieto di circolare con qualsiasi mezzo meccanico credo sia una caratteristica delle riserve orientate e di particolari aree di interesse, deve essere portato a conoscenza delle persone tramite apposita segnaletica come accade purtroppo da noi, è una cosa piuttosto seria e per essere inserito non credo sia proprio facile, anche perchè le resistenze a quel punto non sono più solo dei downhiller, ma anche di popolazione incazzata come da noi.

circa gli altri discorsi ripeto quanto ho detto anni fa. quando si va sui sentieri frequentati da persone a piedi si DEVE andare piano e lo capiranno i nostri eroi solo quando investiranno qualcuno che gli chiede qualche cinquemila euro per una cazzata....(speriamo)

circa gli abusi edilizi....francamente si è un pò esagerato sia nel considerarli tali (che comunque lo sono) e sia nel realizzarli cosi vistosi...non è che uno sta a casa che fa come caxxo se pare insomma...(e manco lì lo puoi fare)

Sono anni che ripeto che prima o poi il giocattolo ve lo chiudono se non vi autodisciplinate poi hai voglia a fare km....lo dico per voi visto che ormai ci si vede piuttosto poco...non vi fate fregare da sciocchi
 

Zowie78

Biker forumensus
23/1/07
2.069
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Pescara
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Orbea rise
dimenticavo il fatto che una cosa non sia sul sito non fa testo...


lo so che un sito internet non ha il valora della Gazzetta Ufficiale, .......però la pubblicità di una cosa seria come un divieto dovrebbe avere la maggior diffussione possibile...e cosa meglio di un sito internet..visto che siamo tutti o quasi internauti???
cmq dovrei riuscire a prendere una copia del regolamento i cui estratti ( quelli relativi ai mezzi meccanici etc.etc.)verrano postati in pdf.......
altro argomento che vedrò di approfondire, su suggerimento di EOT, è quello sull'obbligatorietà di apporre segnaletica di divieto...
 

Zowie78

Biker forumensus
23/1/07
2.069
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Orbea rise
sono appena andato in Biblioteca ed ho consultato il supplemento ordinario n.119 alla G.U. n.164 del 17.07 dove è pubblicato il Piano per il Parco Nazionale della Majella..ho scoperto che il Regolamento del Parco è costituito da i due documenti che ho postato precedentemente, e dallo " SCHEDA DEL DIRETTORE " che non riesco ad allegare perchè pesa c.a. 4mb e quindi vi rimando al link: [url]http://www.parcomajella.it/ente_PianoRegolamento.asp[/URL]

fatte queste premesse, vi dico che non sono riuscito a trovare ( forse mi è sfuggita e quindi vi prego di aiutarmi nella lettura) alcuna disposizione o normativa che vieti espressamente l'utilizzo di mezzi meccanici non a motore o mountain bike...
ci sono solo norme che impongono la conservazione del suolo, della flora e della fauna, quindi in caso di sanzione dovrebbero dimostrare che l'uso della bicicletta incide negativamente su questi fattori...imputazione che potrebbe essere addossata tranquillamente anche agli escursionisti della domenica...
 

DR_Balfa

Biker grossissimus
Insisto ci vuole il regolamento

"REGOLAMENTO  pur non essendo un vero e proprio elaborato del Piano, il Regolamento è
strettamente collegato ad esso poiché disciplina l esercizio delle attività consentite entro il territorio del Parco al fine di garantire la conservazione del patrimonio naturale, l uso sostenibile delle risorse l integrazione tra Uomo e Ambiente."

in ogni caso poi si dovrebbero vedere ulteriori leggi.
 

Zowie78

Biker forumensus
23/1/07
2.069
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Orbea rise
@Balfa: ok.....ma sulla Gazzetta Ufficiale n.164 del 17.07.2009 supplemento ordinario n.119 non c'era traccia di questo fantomatico regolamento...quindi o è pubblicato su un altro numero di Gazzetta o Bollettino Ufficiale Regione Abruzzo, oppure non ha valore legale, perchè da quello che ricordo da studi universitari ogni fonte normativa dovrebbe essere pubblicata su delle raccolte ufficiali ( vedi fogli degli annunzi legali, G.U., B.U.R.A. etc....)
a questo punto la cosa diventa misteriose e bisogna interpellare Mr. Carlo Lucarelli.....che esordirebbe il racconto con questa frase " il regolamento esiste ma lui non lo sa...":hahaha::hahaha:
Ma tu non riesci a trovarne una copia da qualche parte?? nella sede del CAI non c'è neanche un riferimento??almeno riuscire a sapere se è statp pubblicato da qualche parte....
 
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MarcoOne-50

Biker cesareus
4/7/06
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ACQUA, TERRA ED OGNI LUOGO ADDO' SI SURFA E SDERRA
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Orbea RALLON - Orbea ALMA
IL REGOLAMENTO DEL PARCO "NON ESISTE"
Ovvero è ancora in fase di approvazione.
Tratto dal sito del Parco Nazionale della Majella:
http://www.parcomajella.it/newsScelta_view.asp?CAT=News&ID=342


11/12/2009
Piano del Parco Nazionale della Majella
da Presidenza PNM





COMUNICATO STAMPA

Si apprende da diversi organi di informazione che in una recente riunione della Comunità del Parco, sarebbe stato approvato un documento apertamente critico nei confronti del Piano del Parco Nazionale della Majella, accusato di perseguire “ l’obiettivo dichiarato di deantropizzare i territori”.
Di questo documento se ne ignora il contenuto in quanto, pur essendo stato trasmesso alla stampa che ne riporta stralci, nulla al riguardo è agli atti dell’Ente, pur essendo la Comunità del Parco uno degli Organi dell’Ente stesso.
Tanto chiarito, la notizia sorprende ed appare di difficile comprensione, alla luce delle seguenti incontrovertibili considerazioni :
1. Il Piano del Parco ha riportato il parere favorevole all’unanimità della Comunità del Parco, come espressamente previsto dalla norma;
2. Dei trentanove comuni che hanno il territorio ricompreso all’interno del perimetro del Parco, solo 15 comuni hanno presentato osservazioni e ben 25, tra cui comuni interamente ricompresi all’interno del perimetro del Parco, come Pacentro e Sant’Eufemia, non hanno presentato osservazione alcuna. Dimostrando con ciò la sostanziale bontà dei contenuti del Piano. Oltretutto, molte delle osservazioni presentate dai 15 comuni, sono state poi recepite dalla Regione Abruzzo, titolare del procedimento;
3. Inoltre con tutti i comuni che hanno aree edificate- le zone D del Piano del Parco- sono state sottoscritte specifiche intese, ai sensi della legislazione vigente, tra Comuni interessati, Parco e Regione e quindi concordate;
4. Solo alla fine di questo lungo processo di concertazione e di intese, durato oltre 10 anni, integrato con Valutazione di incidenza e parere del Comitato Regionale per i Beni Ambientali, la Regione Abruzzo ha potuto procedere all’approvazione del Piano, intervenuta con Delibera di Consiglio Regionale del 30 dicembre 2008.
5. Il Piano è poi entrato a pieno regime con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, in data 17 luglio 2009.
Tanto considerato, va inoltre chiarito, ancora una volta, che a giudicare da quanto si apprende dalla stampa, al Piano vengono attribuiti divieti che il Piano non prevede né può prevedere, quali divieto di raccolta di legna secca, di raccolta di tartufi, di funghi ed altri prodotti del sottobosco, di escursionismo, di pascolo ecc..
Ciò in quanto la legge quadro sulle aree protette fa espressamente salvi tutti i diritti di uso civico. Naturalmente, nel rispetto delle leggi regionali vigenti, degli stessi regolamenti comunali e di quanto stabilito dal Regolamento del Parco.
Perché è il Regolamento del Parco, e non il Piano, a disciplinare “ l’esercizio delle attività consentite dentro il territorio del Parco “ come espressamente indicato dall’articolo 11 della legge Quadro sulle aree protette, 394/91 ovvero una Legge nazionale.
Il Regolamento, varato dall’Ente Parco sin dal 1999, è ancora all’esame del Ministro dell’Ambiente, cui compete di adottarlo con proprio decreto. Fino a quando non verrà licenziato dal Governo d’intesa con la Regione Abruzzo, il Parco non potrà non applicare la Legge poiché la mancata approvazione del Regolamento non consente deroghe ai divieti previsti dalla 394/91.
Alla luce di quanto rappresentato, le critiche avanzate appaiono, oltre che giuridicamente ed amministrativamente infondate, anche politicamente incomprensibili.

Gianfranco Giuliante, Presidente del Parco

 

MarcoOne-50

Biker cesareus
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ACQUA, TERRA ED OGNI LUOGO ADDO' SI SURFA E SDERRA
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Ecco il link alla Legge Quadro con l'estratto dell'art. 11, in particolare del comma 3 con i relativi divieti.

[URL="http://www.parks.it/federparchi/leggi/394.html#anchor"][url]http://www.parks.it/federparchi/leggi/394.html#anchor[/URL][/URL]
Art. 11 - Regolamento del parco
1. Il regolamento del parco disciplina l'esercizio delle attività consenti te entro il territorio del parco ed è adottato dall'Ente parco, anche con testualmente all'approvazione del piano per il parco di cui all'articolo 12 e comunque non oltre sei mesi dall'approvazione del medesimo.
2. Allo scopo di garantire il perseguimento delle finalità di cui all'artico lo 1 e il rispetto delle caratteristiche proprie di ogni parco, il regola mento del parco disciplina in particolare:
a) la tipologia e le modalità di costruzione di opere e manufatti
b) lo svolgimento delle attività artigianali, commerciali, di servizio e agro-silvo-pastorali;
c) il soggiorno e la circolazione del pubblico con qualsiasi mezzo di trasporto;
d) lo svolgimento di attività sportive, ricreative ed educative;
e) lo svolgimento di attività di ricerca scientifica e biosanitaria;
f) i limiti alle emissioni sonore, luminose o di altro genere, nell'ambito della legislazione in materia
g) lo svolgimento delle attività da affidare a interventi di occupazione giovanile, di volontariato, con particolare riferimento alle comunità terapeutiche, e al servizio civile alternativo;
h) l'accessibilità nel territorio del parco attraverso percorsi e strutture idonee per disabili, portatori di handicap e anziani.
3. Salvo quanto previsto dal comma 5, nei parchi sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat. In particolare sono vietati:
a) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento, il disturbo delle specie animali; la raccolta ed il danneggiamento delle specie vegetali, salvo nei territori in cui sono consentite le attività agro-silvo-pastorali, non ché l'introduzione di specie estranee, vegetali o animali, che possano alterare l'equilibrio naturale
b) l'apertura e l'esercizio di cave, di miniere e di discariche, nonché l'asportazione di minerali
c) la modificazione del regime delle acque;
d) lo svolgimento di attività pubblicitarie al di fuori dei centri urbani, non autorizzate dall'Ente parco;
e) l'introduzione e l'impiego di qualsiasi mezzo di distruzione o di alte razione dei cicli biogeochimici;
f) l'introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, se non autorizzati;
g) l'uso di fuochi all'aperto;
h) il sorvolo di velivoli non autorizzati, salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo.
4. Il regolamento del parco stabilisce altresì le eventuali deroghe ai divieti di cui al comma 3. Per quanto riguarda la lettera a) del medesimo comma 3, esso prevede eventuali prelievi faunistici ed eventuali abbattimenti selettivi, necessari per ricomporre squilibri ecologici accertati dall'Ente parco. Prelievi e abbattimenti devono avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'Ente parco ed essere attuati dal personale dell'Ente parco o da persone all'uopo espressamente autorizzate dall'Ente parco stesso.
5. Restano salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali, che sono esercitati secondo le consuetudini locali. Eventuali diritti esclusi vi di caccia delle collettività locali o altri usi civici di prelievi faunistici sono liquidati dal competente commissario per la liquidazione degli usi civici ad istanza dell'Ente parco.
6. Il regolamento del parco è approvato dal Ministro dell'ambiente, sentita la Consulta e previo parere degli enti locali interessati, da esprimersi entro quaranta giorni dalla richiesta, e comunque d'intesa con le regioni e le province autonome interessate; il regolamento acquista efficacia novanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Entro tale termine i Comuni sono tenuti ad adeguare alle sue previsioni i propri regolamenti. Decorso inutilmente il predetto termine le disposizioni del regolamento del parco prevalgono su quelle del Comune, che è tenuto alla loro applicazione.

 
Stato
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