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gianzu

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NB: non so dove postare l'argomento, per cui se esiste una sezione appropriata spostatelo, grazie:
dunque, in un negozietto ho visto una vecchia bici che mi interessa, ho chiesto al negoziante quanto voleva e lui mi ha detto che non poteva vendermela in quanto era lì da più di un anno, lasciata da un cliente che aveva ordinato delle riparazioni e poi è sparito..... non esiste una qualche norma del codice che in questi casi stabilisca un, diciamo così, "passaggio di proprietà" coatto e a automatico a sfavore del cliente e a favore del negoziante, in modo che possa vendere la bici senza rischi??
 

bikocò

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Campenave
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NB: non so dove postare l'argomento, per cui se esiste una sezione appropriata spostatelo, grazie:
dunque, in un negozietto ho visto una vecchia bici che mi interessa, ho chiesto al negoziante quanto voleva e lui mi ha detto che non poteva vendermela in quanto era lì da più di un anno, lasciata da un cliente che aveva ordinato delle riparazioni e poi è sparito..... non esiste una qualche norma del codice che in questi casi stabilisca un, diciamo così, "passaggio di proprietà" coatto e a automatico a sfavore del cliente e a favore del negoziante, in modo che possa vendere la bici senza rischi??
ma che dici?
 

tostarello

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argomento interessante, la bici occupa spazio nel negozio, prima o poi dovrà decidere cosa farne.
conosco un negozio di computer in cui c'è affisso cartello che avvisa che i computer in riparazione, se non ritirati entro tot tempo (mi pare 3 mesi), vengono rottamati senza possibilità di rivalsa da parte del cliente; evidentemente era diventato frequente il non ritirare il pc riparato.
 

gianzu

Biker marathonensis
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argomento interessante, la bici occupa spazio nel negozio, prima o poi dovrà decidere cosa farne.
conosco un negozio di computer in cui c'è affisso cartello che avvisa che i computer in riparazione, se non ritirati entro tot tempo (mi pare 3 mesi), vengono rottamati senza possibilità di rivalsa da parte del cliente; evidentemente era diventato frequente il non ritirare il pc riparato.
....ed evidentemente esiste una normativa che tuteli il negoziante, no??
 

shooter

Biker tremendus
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temo che sul piano legale non ci siano particolari scappatoie. Non sono un civilista, per cui posso tranquillamente essere smentito, però a occhio la fattispecie è regolata dall'art. 1162 cod. civ.. Usucapione di beni mobili che nel caso di possesso di buona fede fa acquistare la proprietà in dieci anni.
Il diritto di proprietà è imprescrittibile, onde il solo titolo legittimo nel caso descritto può trovare soluzione nell'usucapione.
Non di può richiamare nel caso l'abbandono ex art. 923 sec. co. cod. civ., e l'acquisto in proprietà della cosa ritrovata cfr. artt. 927, 928, 928, perchè il negoziante non ha trovato la bici nei campi ma ne ha un possesso che deriva dal deposito in forza del contratto d'appalto o di opera per la riparazione. :-((
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Solo che il negoziante per effetto del prolungarsi del deposito ha diritto al rimborso delle spese, ovvero occupazione dello spazio, cura manutenzione, interessi sul valore della prestazione effettuata enon pagata ecc.. Cosa che potrebbe portare il prezzo della sua opera complessiva anche al di sopra del valore residuo del bene .......
 
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gianzu

Biker marathonensis
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temo che sul piano legale non ci siano particolari scappatoie. Non sono un civilista, per cui posso tranquillamente essere smentito, però a occhio la fattispecie è regolata dall'art. 1162 cod. civ.. Usucapione di beni mobili che nel caso di possesso di buona fede fa acquistare la proprietà in dieci anni.
Il diritto di proprietà è imprescrittibile, onde il solo titolo legittimo nel caso descritto può trovare soluzione nell'usucapione.
Non di può richiamare nel caso l'abbandono ex art. 923 sec. co. cod. civ., e l'acquisto in proprietà della cosa ritrovata cfr. artt. 927, 928, 928, perchè il negoziante non ha trovato la bici nei campi ma ne ha un possesso che deriva dal deposito in forza del contratto d'appalto o di opera per la riparazione. :-((
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per cui nisba.....:cry:
mi sembrava esistesse qualcosa di analogo all'usucapione ma non legato all'utilizzo o alla concessione d'uso, esempio i terreni....
 

shooter

Biker tremendus
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San Vendemiano (TV)
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Ci siamo incrociati. Guarda la precisazione che ho messo nel post. Forse una soluzione potrebbe essere questa. La bici usata ha pur sempre un valore di mercato. Il negoziante-artigiano ha diritto al compenso e al rimborso delle spese per le sue prestazioni. Lui ti vende il bene mobile, che non essendo registrato non ti crea problemi, perchè nel tuo caso possesso vale titolo. Lui si trattiene il suo compenso e le spese e tiene disponibile per il primo cliente il residuo. Certo la soluzione migliore sarebbe che se il negoziante conosce il cliente gli manda un'intimazione di provvedere al ritiro e al pagamento di quanto dovuto altrimenti procederà nel modo descritto.
Non siamo proprio nel tempio del diritto (la vendita semmai dovrebbe essere fatta all'incanto) però potrebbe funzionare. In bocca al lupo :i-want-t:.
 

gianzu

Biker marathonensis
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Ci siamo incrociati. Guarda la precisazione che ho messo nel post. Forse una soluzione potrebbe essere questa. La bici usata ha pur sempre un valore di mercato. Il negoziante-artigiano ha diritto al compenso e al rimborso delle spese per le sue prestazioni. Lui ti vende il bene mobile, che non essendo registrato non ti crea problemi, perchè nel tuo caso possesso vale titolo. Lui si trattiene il suo compenso e le spese e tiene disponibile per il primo cliente il residuo. Certo la soluzione migliore sarebbe che se il negoziante conosce il cliente gli manda un'intimazione di provvedere al ritiro e al pagamento di quanto dovuto altrimenti procederà nel modo descritto.
Non siamo proprio nel tempio del diritto (la vendita semmai dovrebbe essere fatta all'incanto) però potrebbe funzionare. In bocca al lupo :i-want-t:.
grazie, proverò a suggerire la cosa.....
 

cgugl

Biker popularis
31/10/04
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mi pare di ricordare che per un bene non registrato, trascorsi 6 mesi dall'"abbandono" ci sia quello che vuoi tu...

per i beni mobili vale il principio del "possesso vale titolo" (art. 1153cc).
ovvero chi detiene materialmente la cosa, ed è in buona fede, si presume essere il proprietario, e può disporre della cosa.

Soluzione 1: Il negoziante potrebbe vendere la bici e far finta di non conoscere il vecchio proprietario, il quale potrà avere solo un risarcimento danni SE riesce a dimostrare di essere proprietario della bici (ha una ricevuta di acquisto o un buono di deposito?) e se riesce a dimostrare che il negoziante non era in buona fede (cosa difficile perchè la buona fede si presume ed il tempo passato fa pensare più all'abbandono della bici).

Soluzione n.2: Il negoziante fa il bravo negoziante. Fa una lettera raccomandata A/R nella quale invita il proprietario a ritirare la bici entro 15 giorni perchè la custodia è diventata troppo onerosa, lo invita anche a pagare il conto del meccanico e il deposito, altrimenti la bici sarà venduta. In questo caso il negoziante, che ha riconosciuto il diritto di proprietà altrui, dovrà mettere a disposizione il ricavato della vendita, meno le sue spese, in favore del "vecchio proprietario".

Ma per curiosità, che bici è? quanto vale?
 

gianzu

Biker marathonensis
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per i beni mobili vale il principio del "possesso vale titolo" (art. 1153cc).
ovvero chi detiene materialmente la cosa, ed è in buona fede, si presume essere il proprietario, e può disporre della cosa.

Soluzione 1: Il negoziante potrebbe vendere la bici e far finta di non conoscere il vecchio proprietario, il quale potrà avere solo un risarcimento danni SE riesce a dimostrare di essere proprietario della bici (ha una ricevuta di acquisto o un buono di deposito?) e se riesce a dimostrare che il negoziante non era in buona fede (cosa difficile perchè la buona fede si presume ed il tempo passato fa pensare più all'abbandono della bici).

Soluzione n.2: Il negoziante fa il bravo negoziante. Fa una lettera raccomandata A/R nella quale invita il proprietario a ritirare la bici entro 15 giorni perchè la custodia è diventata troppo onerosa, lo invita anche a pagare il conto del meccanico e il deposito, altrimenti la bici sarà venduta. In questo caso il negoziante, che ha riconosciuto il diritto di proprietà altrui, dovrà mettere a disposizione il ricavato della vendita, meno le sue spese, in favore del "vecchio proprietario".

Ma per curiosità, che bici è? quanto vale?
...non penso che il proprietario possa dimostrare niente, è una vecchia bici da corsa, inizi anni 70.....
 

cgugl

Biker popularis
31/10/04
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...non penso che il proprietario possa dimostrare niente, è una vecchia bici da corsa, inizi anni 70.....

potrebbe dimostrare di aver consegnato la bici al negoziante, magari con l'aiuto di un testimone.

Ma il negoziante non accetterà mai la soluzione n.1 perchè poi nessuno gli lascerebbe la bici a fare la manutenzione!

La due è meglio !
 

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