per i beni mobili vale il principio del "possesso vale titolo" (art. 1153cc).
ovvero chi detiene materialmente la cosa, ed è in buona fede, si presume essere il proprietario, e può disporre della cosa.
Soluzione 1: Il negoziante potrebbe vendere la bici e far finta di non conoscere il vecchio proprietario, il quale potrà avere solo un risarcimento danni SE riesce a dimostrare di essere proprietario della bici (ha una ricevuta di acquisto o un buono di deposito?) e se riesce a dimostrare che il negoziante non era in buona fede (cosa difficile perchè la buona fede si presume ed il tempo passato fa pensare più all'abbandono della bici).
Vabbè che sul concetto di buona fede si sono scritte decine di monografie, ma vedo dura definire in "b.f." colui che fa "finta di non conoscere il proprietario"...
Sul piano processuale, se è vero che vi è presunzione di buona fede, questa presunzione potrebbe essere vinta anche sulla base di risultanze istruttorie testimoniali... in altre parole, con un antipatico sbugiardamento del negoziante.