Caccia e divieto di transito

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Leggendo il RD, l'unica norma che preveda limitazioni al transito sugli argini è l'art.59:

Trattandosi di argini pubblici, i quali possono rendersi praticabili per istrade pubbliche e private sulla domanda che venisse fatta dalle amministrazioni o da particolari interessati, potrà loro concedersene l'uso sotto le condizioni che per la perfetta conservazione di essi argini saranno prescritte dal prefetto, e potrà richiedersi alle dette amministrazioni o ai particolari un concorso nelle spese di ordinaria riparazione e manutenzione.
Allorché le amministrazioni o i privati si rifiutassero di assumere la manutenzione delle sommità arginali ad uso strada, o non la eseguissero dopo averla assunta, i corrispondenti tratti d'argine verranno interclusi con proibizione del transito.


Credo che il divieto di transito sia appunto conseguenza della mancanza di manutenzione delle "sommità arginali ad uso strada": in pratica l'ente gestore invoca tale possibilità per impedire di essere chiamato in causa qualora dal transito (e dalla mancata manutenzione) derivi un danno a qualcuno. L'articolo di giornale citato in precedenza (http://milano.repubblica.it/cronaca...a_lassicurazione_per_pedalare_sul_po-6143669/) infatti parla di come la provincia di Lodi abbia fatto ricorso ad un'assicurazione ad hoc in via sperimentale.

Mi chiedo però se il divieto di transito sia segnalato in loco. Se lo è non ci sono discussioni, se non lo è non si possono fare multe.


Ok mi sono informato il divieto per le bici esiste l'argine in questione non è transitabile ma nemmeno i cacciatori possono utilizzarlo per la loro attività devono rispettare i 50 o 150 metri previsti in base a i casi
Per la precisione, se sull' argine vi è una strada carrozzabile l'azione di caccia deve svolgersi ad almeno 50 metri da essa, 150 metri se si spara in direzione della strada o almeno una volta e mezzo della gittata dell'arma.
Se non vi è una strada carrozzabile si può sparare anche dall' argine.
 

sembola

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Non so se la strada è carrozzabile ma mi è stato detto che essendo adibita al passaggio di mezzi per le manutenzioni di tali opere devono comunque tenere le distanze

Se è adibita al passaggio di mezzi certo che è carrozzabile...:prost:

Ma vorrei andare oltre: se il divieto di transito è basato solo sul RD, è per tutti, cacciatori compresi. Se ti capita posta una foto dei cartelli...
 

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Alla fine dei conti tutti questi cavilli burocratici tengono fermo un progetto che renderebbe fruibile tutto il corso del Po dal Monviso all'Adriatico con una totale continuità della ciclovia.Siamo alle solite
 

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No a dire il vero i cacciatori hanno parcheggiato prima dei divieti

Se la questione è il "transito" a piedi in bici o in auto non fa differenza, sempre "transito" è.
Se invece oltre al Regio Decreto c'è anche una disposizione della Provincia o del Consorzio di gestione che vieta specificamente il "transito veicolare" è un'altra cosa.

Alla fine dei conti tutti questi cavilli burocratici tengono fermo un progetto che renderebbe fruibile tutto il corso del Po dal Monviso all'Adriatico con una totale continuità della ciclovia.Siamo alle solite
Purtroppo non sono solo "cavilli". Una ciclovia o qualunque altra strada aperta al pubblico transito comporta responsabilità ben precise per l'ente gestore o proprietario: ricordo che il Parco del Ticino aveva chiuso dei percorsi lungo un canale proprio perchè condannato a pagare i danni alla famiglia di una persona cadutavi ed annegata.
Del resto se si esce dall' Italia le piste ciclabili "a lunga gittata" non sono delle carrarecce su un argine tenute alla meglio ma strade vere e proprie, con manufatti e manutenzione...
 

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Concordo ci mancherebbe ma da quello che ho letto il progetto da me citato costerebbe come qualche km di autostrada e per mettere tutto in regola come dicevi te.Ma in fondo forse è meglio andare a spendere i soldi in Austria almeno loro sanno cosa farsene
 

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Capisco quello che dici, ma il problema esiste, non è un capriccio di un burocrate: anche perché poi i danni vengono pagati con i nostri soldi. Va anche detto che la messa in sicurezza di percorsi di questo tipo non è oggettivamente facile, ma se riescono in tutta l'Europa a sfruttare i fiumi ed i canali per uso cicloturisti non vedo perché noi non possiamo farcela se volessimo.

Per tornare al divieto, cerco di spiegarmi meglio. La norma citata di fatto vieta il "transito" se l'ente proprietario non garantisce la manutenzione. Ma non parla di "transito veicolare", per cui o ci sono altre norme specifiche che lo vietano oppure il divieto vale anche per chi va a piedi. Per questo vorrei vedere una foto dei cartelli...
 

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Da quello che ho capito l'ente proprietario degli argini è l'aipo che a sua volta da in concessione a dei "fondisti"penso di terre limitrofe i quali li adibiscono per esempio a riserve di caccia .Cosi mi sembra di aver capito.
 

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considerando che è di Cremona, credo si riferisca a questo:

http://www.agenziainterregionalepo.it/

Probabile...

Resta però il fatto che l'esistenza di una riserva di caccia non implica automaticamente il divieto di passaggio per escursionisti, pedoni o ciclisti. Può darsi che il proprietario od il conduttore del fondo espliciti il suo diritto di escludere i non autorizzati specificatamente, ed in questo caso non si può accedere; se invece non c'è nulla di specifico sui cartelli di delimitazione l'accesso non può essere impedito.

Ad ogni modo si tratta di una questione svincolata dal discorso degli argini, e da collegare più alla caccia. Se c'è una riserva il cacciatore che vi si incontra ha pagato l'accesso ed è più facilmente comprensibile rispetto a un terreno aperto a tutti che trovi da ridire sulla presenza di fattori di disturbo...
 

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