Infrazioni in bicicletta, ora si rischia anche la patente (?)

  • La Pinarello Dogma XC è finalmente disponibile al pubblico! Dopo averla vista sul gradino più alto del podio dei campionati del mondo di XC 2023 con Tom Pidcock (con la full) e Pauline Ferrand-Prevot (con la front), Stefano Udeschini ha avuto modo di provarla sui sentieri del Garda
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rovermtb

Moderatur Beatus
Il Corriere della Sera online - 3 luglio 2009

Ma si crea una disparità tra il ciclista con o senza patente
Infrazioni in bicicletta, ora si perdono anche i punti della patente
La legge sulla sicurezza equipara le sanzioni accessorie del codice anche per chi usa le due ruote a pedali


Ciclisti attenti. Il decreto sicurezza, recentemente diventato legge, comporta, in caso di infrazioni del codice della strada sulle due ruote a pedali, la possibilità di perdere punti della patente automobilistica se il ciclista ne è in possesso. Lo rileva il quotidiano economico «Italia Oggi».

LA NUOVA NORMA - L'articolo 3 comma 48- 1 e 2 della legge recentemente approvata prevede alcune importanti modifiche del codice della strada. Dice testualmente la legge: «Nell’ipotesi in cui, ai sensi del presente codice, è disposta la sanzione amministrativa accessoria del ritiro, della sospensione o della revoca della patente di guida e la violazione da cui discende è commessa da un conducente munito di certificato di idoneità alla guida di cui all’articolo 116, commi 1-bis e 1-ter, le sanzioni amministrative accessorie si applicano al certificato di idoneità alla guida secondo le procedure degli articoli 216, 218 e 219. In caso di circolazione durante il periodo di applicazione delle sanzioni accessorie si applicano le sanzioni amministrative di cui agli stessi articoli. Si applicano, altresì, le disposizioni dell’articolo 126-bis. 2. Se il conducente è persona munita di patente di guida, nell’ipotesi in cui, ai sensi del presente codice, sono stabilite le sanzioni amministrative accessorie del ritiro, della sospensione o della revoca della patente di guida, le stesse sanzioni amministrative accessorie si applicano anche quando le violazioni sono commesse alla guida di un veicolo per il quale non è richiesta la patente di guida. In tali casi si applicano, altresì, le disposizioni dell’articolo 126-bis». In pratica da un lato si introduce nel codice della strada una norma la 219-bis che introduce il patentino a punti anche per i motocicli. Dall'altro si estende la punibilità con la conseguente sottrazione di punti se si è in possesso di una qualsiasi patente di guida, anche a tutti quelli che guidano una bicicletta o magari un carro trainato da cavalli o dai buoi e commettono un'infrazione. Questo naturalmente crea una disparità tra chi ciclista, possiede una patente di guida (ed è sanzionabile) e chi invece non la possiede (e quindi non è sanzionabile). Inoltre è logico pensare che se ai ciclisti è applicabile una sanzione accessoria qual è la perdita dei punti della patente, non sia applicabile anche la sanzione principale, vale a dire la multa nella maggior parte dei casi.
 

rovermtb

Moderatur Beatus
Non vorrei che il topic si trasformasse in "In Italia ce l'hanno con la bicicletta, etc. etc.". E' giusto sanzionare comportamenti scorretti, però ci sono due concetti alla base della vita sociale che sembrano siano sfuggiti:
- proporzione della sanzione alla violazione (se vado contromano in bicicletta oppure in auto, ammesso che non si dovrebbe mai fare, il pericolo arrecato è ben diverso e non è corretto applicare la stessa sanzione);
- uguaglianza delle sanzioni tra chi ha la patente e chi no.

E come ci dobbiamo comportare con campanello e luci? Se rischio la ramanzina perché non ho i catarifrangenti posso fare anche spallucce: se rischio punti della patente (a dire il vero non so se la violazione potrebbe portare a questo) il discorso cambia!

Io (e tutti gli altri come me) che uso la macchina per lavoro dovrò stare doppiamente attento ora...
 

rovermtb

Moderatur Beatus
Ho fatto una ricerca sul sito della polizia di stato e queste sono le infrazioni che portano alla decurtazione di punti

Violazioni che comportano la perdita di 10 punti

  • Guida in stato di alterazione da sostanze stupefacenti art. 126 bis
  • Superare i limiti di velocità di oltre 40 km/h. art. 142, comma 9°
  • Circolare contromano nelle curve, sui dossi o in condizioni di limitata visibilità o su strada divisa in carreggiate separate art. 143, comma 12°
  • Sorpasso effettuato in situazioni gravi e pericolose (curve, dossi, incroci etc..). Sorpasso per veicoli pesanti (> 3.5t); sorpasso di veicoli fermi ai semafori, ai passaggi a livello o incolonnati, di tram o filobus fermi; sorpasso di veicolo che sta a sua volta già sorpassando, etc.. art.148, comma 16° terzo periodo
  • Trasporto di materie pericolose senza autorizzazione o in violazione delle prescrizioni art. 168, comma 8°
  • Trasporto di materie pericolose senza osservare le prescrizioni ministeriali relative ad idoneità tecnica e dispositivi di equipaggiamento dei veicoli art. 168, comma 9°
  • Fare inversione di marcia in autostrada o sulle strade extraurbane principali o procedervi in contromano art. 176, comma 19°
  • Effettuare retromarcia in autostrada art. 176, comma 20° con riferimento al comma 1°, lett. b)
  • Circolare in autostrada o sulle strade extraurbane principali sulle corsie di emergenza e d'immissione ed uscita fuori dai casi previsti art. 176, comma 20° con rif. comma 1° lett c) e d)
  • Veicolo sprovvisto di cronotachigrafo o limitatore di velocità art. 179, commi 2° e 2° bis
  • Guidare in stato di ebbrezza art. 186, comma 2° e 7°
  • Guida in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata a sostanze stupefacenti art. 187, comma 7° e 8°
  • Darsi alla fuga in incidente con gravi danni ai veicoli causato dal proprio comportamento art. 189, comma 5° secondo periodo
  • Darsi alla fuga in incidente con lesioni a persone causato dal proprio comportamento art. 189, comma 6°
  • Forzamento del posto di blocco dove il fatto non costituisca reato
  • art. 192 comma 7°



Violazioni che comportano la perdita di 8 punti

  • Mancato rispetto della distanza di sicurezza che abbia causato un incidente con lesioni gravi art. 149, comma 6°
  • Comportamento irregolare o pericoloso nei passaggi ingombrati e nelle strade di montagna che abbia causato gravi lesioni a persone art. 150, con riferimento all'art. 149 comma 6°
  • Fare inversione di marcia in prossimità o in corrispondenza degli incroci, delle curve o dei dossi art. 154, comma 7°


Violazioni che comportano la perdita di 6 punti

  • Mancata osservanza dello stop art. 145, comma 5°
  • Passaggio con semaforo rosso o agente del traffico art. 146, comma 3°
  • Violare gli obblighi di comportamento ai passaggi a livello art. 147, comma 5°


Violazioni che comportano la perdita di 5 punti

  • Circolare a velocità non commisurata alle particolari condizioni in cui si svolge la circolazione art. 141, comma 8°
  • Superare i limiti di velocità di oltre 10 km/h e non superiore a 40 km/h art. 142, comma 8°
  • Violare gli obblighi relativi alla precedenza art. 145, comma 10°
  • Mancato rispetto delle regole di sorpasso art. 148, comma15° Con rif. al 3° comma
  • Non osservare le distanze di sicurezza con conseguente collisione e gravi danni ai veicoli art. 149, comma 5°, secondo periodo
  • Comportamento irregolare o pericoloso nei passaggi ingombrati e nelle strade di montagna causando gravi danni a veicoli art. 150, comma 5° con riferimento all'art.149 comma 5°
  • Condurre un motociclo o una motocarrozzetta senza casco, con casco irregolare o non allacciato, ovvero trasportare altro passeggero in tali condizioni. art. 171, comma 2°
  • Mancato allacciamento delle cinture del conducente e/o del trasportato minorenne o mancato uso dei seggiolini per bambini art. 172 comma 8°
  • Alterare il corretto uso delle cinture. art. 172, comma 9°
  • Usare cuffie o apparecchi radiotelefoni durante la guida e mancato utilizzo delle lenti se prescritte art. 173, comma 3°
  • Violare l'obbligo di precedenza ai pedoni art. 191, comma 1°
  • Violazione dell'obbligo di consentire al pedone in stato di invalidità o a bambini e anziani l'attraversamento in una strada sprovvista di strisce pedonali art. 191, comma 3°


Violazioni che comportano la perdita di 4 punti

  • Circolare contromano (non in curva) art. 143, comma 11°
  • Omettere di occupare la corsia più libera a destra, sulle strade con carreggiata a due o più corsie art. 143, comma 13° con riferimento al 5°
  • Caduta o spargimento sulla carreggiata di materie viscide ed infiammabili o che potrebbero causare pericolo art. 161, comma 2°
  • Trasportare cose con eccedenza di carico superiore a 3 t., o superiore al 30% della massa complessiva per i veicoli fino a 10 t. art. 167, commi 2°, 3°, 5° e 6°, lett. d)
  • Trasportare merci pericolose con eccedenza di carico rispetto al limite consentito art. 168, comma 7°
  • Trasportare persone in sovrannumero sui veicoli adibiti abusivamente a taxi o a noleggio art. 169, comma 8°
  • Circolare in autostrada con veicolo avente carico disordinato, non saldamente assicurato ovvero con carico suscettibile di dispersione perché non coperto adeguatamente art. 175, comma 13°
  • Non fermarsi in incidente con soli danni a cose causato dal proprio comportamento art. 189, comma 5° primo periodo


Violazioni che comportano la perdita di 3 punti

  • Mancato accertamento delle condizioni per effettuare il sorpasso art. 148, comma 15° con riferimento al comma 2°
  • Non osservare le distanze di sicurezza nei confronti di determinate categorie di veicoli, non osservare la distanza di sicurezza con conseguente collisione con soli danni a cose art. 149, comma 4°
  • Far uso dei fari abbaglianti in condizioni vietate art. 153, comma 10°
  • Non osservare le prescrizioni di sistemazione e segnalamento di carico sul veicolo e omettere le cautele nel trasporto di carichi sporgenti art. 164, comma 8°
  • Trasportare cose con eccedenze di carico non superiori a 3 t., o al 30% della massa a pieno carico per veicoli sino a 10 t. art. 167, commi 2°, 3°, 5° e 6° , lett. c)
  • Circolare con autocarri adibiti a trasporto di veicoli, di animali, di container, macchine agricole o operatrici e balle di paglia e fieno con eccedenze consentite in altezza sulle strade larghe meno di 6,50 mt. ovvero aventi opere di sottovia con franco libero superiore a 20 cm. art. 167, comma 7°
  • Mancato rispetto degli obblighi verso funzionari, ufficiali e agenti
  • art. 192 comma 6°


Violazioni che comportano la perdita di 2 punti

  • Mancato rispetto della segnaletica, ad eccezione dei segnali di divieto di sosta e di fermata art. 146, comma 2°
  • Sorpasso a sinistra di un tram in fermata in sede stradale non riservata art. 148, comma 15° con rif. ai comma 8°
  • Effettuare cambiamenti di direzione o di corsia per inversione di marcia o svolte senza osservare le prescrizioni imposte art. 154, comma 8°
  • Sosta nelle corsie riservate al transito degli autobus o veicoli su rotaia; sosta o fermata negli spazi riservati a veicoli per persone invalide o in corrispondenza di rampe, scivoli o corridoi di transito; sosta negli spazi riservati alla fermata degli autobus o dei taxi. art. 158, comma 2 lettere d), g), h).
  • Omettere di liberare la carreggiata o di segnalare ingombri provocati dal proprio veicolo art 161, comma 1° e 3°
  • Omettere di segnalare il veicolo fermo sulla carreggiata, fuori dei centri abitati con l'apposito segnale di triangolo; non utilizzare i dispositivi di protezione rifrangenti individuali art. 162, comma 5°
  • Trainare veicoli in avaria senza adeguata segnalazione o violando le altre prescrizioni art. 165, comma 3
  • Trasportare cose in eccedenza di peso non superiore a 2 t. o al 20% della massa per veicoli sino a 10 t. art. 167, commi 2°, 3°, 5° e 6° , lett. b)
  • Trasporto di materie pericolose senza osservare le prescrizioni ministeriali per la tutela dei conducenti o dell'equipaggio e la adeguata compilazione dei documenti di trasporto e delle istruzioni di sicurezza art. 168, comma 9 bis
  • Trasportare persone in sovrannumero sulle autovetture art. 169, comma 9°
  • Mancato rispetto dei periodi di guida e di pausa per gli autisti di camion e autobus non necessitanti di cronotachigrafo art. 174, comma 4°
  • Mancato rispetto dei periodi di riposo e irregolarità nei documenti dell'orario di servizio per gli autisti di camion e autobus non necessitanti di cronotachigrafo art. 174, comma 5°
  • Trainare veicoli, che non siano rimorchi, sulle carreggiate, sulle rampe, sugli svincoli, sulle aree di parcheggio di servizio e su ogni altra pertinenza delle autostrade art. 175, comma 14° con riferimento al comma 7°, lett. a)
  • Violare le prescrizioni per la circolazione sulle autostrade e sulle superstrade (strade extraurbane principali)
Rientrano in questa ipotesi:
  • lasciare in sosta i veicoli sulle autostrade o sulle aree di servizio o di parcheggio
  • esercitare attività di soccorso senza autorizzazione, etc. art. 175, comma 16° Violare le prescrizioni dei comportamenti durante la circolazione in autostrada o sulle superstrade
Rientrano in questa ipotesi ad esempio:
  • non osservare l'obbligo di immettersi sulle autostrade e sulle superstrade servendosi delle apposite corsie e dando la precedenza ai veicoli circolanti sulle corsie di scorrimento;
  • uscire dalle stesse autostrade o superstrade senza servirsi delle apposite corsie di decelerazione
  • cambiare corsia di marcia senza la preventiva segnalazione
  • in caso di arresto del traffico su tratti ove la corsia di emergenza manchi o sia occupata, non agevolare il transito di veicoli di polizia o di soccorso omettendo di portarsi il più vicino possibile alla striscia di sinistra della prima corsia
  • lasciare in sosta di notte il veicolo senza tenere accese le luci di posizione e quelle di emergenza
  • procedere affiancato ad altro veicolo in autostrada o sulle superstrade
  • non osservare il corretto incolonnamento per il pagamento del pedaggio art. 176, comma 21°
  • Ostacolo alla circolazione o accodamento alla marcia dei mezzi adibiti a servizi di polizia, antincendio e autoambulanze art. 177 comma 5°
  • Mancato rispetto dei periodi di riposo per gli autisti di camion e autobus muniti di cronotachigrafo art. 178 comma 3°
  • Non osservare gli obblighi previsti in caso di incidente, come la salvaguardia, la sicurezza della circolazione ed il mantenimento dello stato dei luoghi e delle tracce; in incidente con soli danni a cose evitare intralcio alla circolazione; fornire le proprie generalità; etc.. art. 189, comma 9°
  • Non dare la precedenza a pedoni che abbiano già intrapreso l'attraversamento di una strada senza strisce pedonali art. 191, comma 2

Violazioni che comportano la perdita di 1 punto

  • Non far uso dei dispositivi di illuminazione o segnalazione visiva quando è prescritto art. 152, comma 3°
  • Uso improprio dei fari art. 153, comma 11°
  • Trasportare cose con eccedenza di carico non superiore ad 1 t. o al 10% per veicoli fino a 10 t. art. 167, commi 2°, 3°, 5° e 6° lett. a)
  • Non avere ampia libertà di mavimento nelle manovre, trasportare persone in soprannumero e trasporto irregolare di persone, animale e oggetti art. 169, comma 10°
  • Trasportare persone in soprannumero sui veicoli a due ruote, ovvero violare le prescrizioni relative al trasporto di oggetti o trainare o farsi trainare con veicoli a due ruote art. 170, comma 6°
  • Irregolarità nei documenti degli autisti di camion e autobus non necessitanti di cronotachigrafo art. 174, comma 7°
  • Irregolarità nei documenti degli autisti di camion e autobus muniti di cronotachigrafo art. 178, comma 4°

Per le patenti rilasciate successivamente al 1^ ottobre 2003 a soggetti che non siano già titolari di altra patente di categoria B o superiore, i punti riportati nella presente tabella, per ogni singola violazione, sono raddoppiati qualora le violazioni siano commesse entro i primi tre anni dal rilascio.
 

menmaatra

Biker superis
21/8/08
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Monaco-Udine
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Purtroppo siamo all´ennesima dimostrazione dell´assurditá della legge.
Ora vengono puniti anche i ciclisti (giustamente) ma i pedoni sono sempre al di sopra della legge..
Per chi usa la bici giornalmente come me il pedone puo essere molto piu pericoloso di una macchina (ma dove vivo io questo problema non esiste perché tutti possono essere sanzionati).
Secondo me é la solita legge farsa italiana per tirare fuori quei 1000 euro di multe giornaliere...
Per fortuna, non devo sottostare a tale legge.
In bocca al lupo a voi ^^
 

rovermtb

Moderatur Beatus
Vedendo le violazioni sanzionabili:

  • alcune sono oggettivamente non applicabili ai ciclisti (trasportare cose con eccedenza di carico superiore a 3 t., ad esempio) :mrgreen:
  • altre sono violazioni che giustamente non devoso essere tollerate (omissione di soccorso ad esempio) :arrabbiat:
  • altre sono talmente soggettive che ci si mette in mano al vigile di turno (Circolare a velocità non commisurata alle particolari condizioni in cui si svolge la circolazione: qual è la velocità da tenere su una forestale libera?) :nunsacci:
 

Astroluca

Biker velocissimus
13/10/05
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Cesano Maderno (MB)
www.riccisportivi.it
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Radon Slide, Cube Cross Race PRO
Finalmente le vecchiette che se la viaggiano traballanti, con le borse della spesa, contromano in sensi unici verranno punite! Alleluia! :smile:

:roll:

dopo questo "sfogo", concordo con quello che ha detto rovermtb :medita:
 

samuelgol

Bürgermeister des Waldes
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Ho qualche dubbio che le cose stiano come le interpretate voi, o meglio come le interpreta (in buona fede erroneamente o volontariamente erroneamente) l'articolo del giornale.
Nella lettura semplice della norma si parla di determinate sanzioni accessorie, vale a dire sospensione, ritiro o revoca, non della decurtazione di punti.
La decurtazione di punti è un aspetto che sommato di volta in volta può portare alla sospensione (quando non ci sono + punti in cascina), però è una sanzione diversa dal ritiro/sospensione/revoca, tanto che ad esempio nel caso della guida in stato di ebrezza, oltre alle sanzioni pecuniarie e penali, sono previste sia la decurtazione di punti (10 come abbiamo visto) sia la sospensione della patente. Ciò secondo me dimostra l'alternatività delle due sanzioni che restano quindi distinte.
Secondo me la norma che abbiamo letto, va intesa come diretta a colpire quei comportamenti che a prescindere dalla decurtazione di punti, comportano in ogni caso la sospensione/ritiro/revoca a prescindere dagli eventuali punti decurtati, quindi fattispecie molto + limitate nel numero e molto più gravi nella violazione.
Cito a memoria: guida in stato di ebrezza, sotto l'influenza di stupefacenti, omissione di soccorso ecc.ecc.
Riflettiamo un attimo (io per primo). Forse le cose non stanno come semplicisticamente (o fraudolentemente) le riporta il giornale.
Se la mia intepretazione è corretta, le cose assumono un altro aspetto e a mio modo di vedere è anche un aspetto corretto, visto che parliamo di comportamenti gravi.
Resta sempre la sperequazione fra chi ha la patente e chi non ce l'ha, questo lo ammetto.
 
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akiro

Biker tremendus
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Non vorrei che il topic si trasformasse in "In Italia ce l'hanno con la bicicletta, etc. etc.".

mi spiace, però a me sembra ovvio la conclusione.

Se poi, hanno introdotto solo questa norma sulle bici e lasciano tutto come prima per le auto è la conferma. Andrebbero ritirate più patenti date le infrazioni che si vedono sulle strade.
 

rovermtb

Moderatur Beatus
Grande samuelgol...
Effettivamente, quello che hai fatto notare è corretto.... però poi, secondo me, la norma cade subito in contraddizione:

Se il conducente è persona munita di patente di guida, nell’ipotesi in cui, ai sensi del presente codice, sono stabilite le sanzioni amministrative accessorie del ritiro, della sospensione o della revoca della patente di guida, le stesse sanzioni amministrative accessorie si applicano anche quando le violazioni sono commesse alla guida di un veicolo per il quale non è richiesta la patente di guida. In tali casi si applicano, altresì, le disposizioni dell’articolo 126-bis.
L'articolo 126-bis è proprio quello della patente a punti "All'atto del rilascio della patente viene attribuito un punteggio di venti punti. Tale punteggio, annotato nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui agli articoli 225 e 226, subisce decurtazioni, nella misura indicata nella tabella allegata,[...]"

Il punto allora potrebbe stare nelle parole "in tali casi...": tali casi potrebbero essere:
- "nell’ipotesi in cui, ai sensi del presente codice, sono stabilite le sanzioni amministrative accessorie del ritiro, del a sospensione o della revoca della patente di guida" si applicano altresì le disposizioni dell'articolo 126-bis
- "le violazioni sono commesse alla guida di un veicolo per il quale non è richiesta la patente di guida" si applicano altresì le disposizioni dell'articolo 126-bis.

Insomma.. io ho sempre difficoltà nell'interpretare il "legalese" ed ho sempre un sacco di dubbi.... :nunsacci:
 

samuelgol

Bürgermeister des Waldes
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Quel che fai notare, non solo conferma la distinzione fra decurtazione dei punti e la revoca/sospensione/ritiro, ma mi lascia pensare ancor di più che a noi come ciclisti ci colpisca la nuova norma solo per certe sanzioni.
La precisazione che fai tu mi porta a pensare solamente che a fianco di quelle sanzioni ci tolgono anche i punti previsti per quelle violazioni, quindi solo e soltanto in quei casi ci tolgono i punti, giacchè le disposizioni di cui all'art.126bis (punti) si applicano altresì nei casi di revoca/sospensione/ritiro. Per esclusione si applicano in questi casi, ma NON in tutti gli altri casi.


Grande samuelgol...
Effettivamente, quello che hai fatto notare è corretto.... però poi, secondo me, la norma cade subito in contraddizione:

L'articolo 126-bis è proprio quello della patente a punti "All'atto del rilascio della patente viene attribuito un punteggio di venti punti. Tale punteggio, annotato nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui agli articoli 225 e 226, subisce decurtazioni, nella misura indicata nella tabella allegata,[...]"

Il punto allora potrebbe stare nelle parole "in tali casi...": tali casi potrebbero essere:
- "nell’ipotesi in cui, ai sensi del presente codice, sono stabilite le sanzioni amministrative accessorie del ritiro, del a sospensione o della revoca della patente di guida" si applicano altresì le disposizioni dell'articolo 126-bis
- "le violazioni sono commesse alla guida di un veicolo per il quale non è richiesta la patente di guida" si applicano altresì le disposizioni dell'articolo 126-bis.

Insomma.. io ho sempre difficoltà nell'interpretare il "legalese" ed ho sempre un sacco di dubbi.... :nunsacci:
 

akiro

Biker tremendus
18/7/05
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RR XC100 (2022) - RR 8.1 (2010) - RR 5.4 (2005)
paragonare il "guida in stato di ebbrezza" in bici a quello dell'auto mi sembra fuori luogo, son due cose "leggermente" diverse
 

mdsjack

Biker forumensus
20/5/04
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Bulåggna!
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Specy
aaaah, così sì che si incentiva l'uso di mezzi non inquinanti.

FERRARESI, TREMATE!!!! PREVEDO UNA STRAGE!

...io confido nella tolleranza della polizia, che ha i suoi benefici e i suoi difetti.
 

rovermtb

Moderatur Beatus
Quel che fai notare, non solo conferma la distinzione fra decurtazione dei punti e la revoca/sospensione/ritiro, ma mi lascia pensare ancor di più che a noi come ciclisti ci colpisca la nuova norma solo per certe sanzioni.
La precisazione che fai tu mi porta a pensare solamente che a fianco di quelle sanzioni ci tolgono anche i punti previsti per quelle violazioni, quindi solo e soltanto in quei casi ci tolgono i punti, giacchè le disposizioni di cui all'art.126bis (punti) si applicano altresì nei casi di revoca/sospensione/ritiro. Per esclusione si applicano in questi casi, ma NON in tutti gli altri casi.

Così la norma assume tutta un'altra veste :prost:
 

GNOCCOFRITTO

Biker serius
26/5/09
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padova
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Francamente io sono pianamente d'accordo.

Il mondo non si divide tra pedoni, motociclisti, automobilisti, ciclisti, sciatori etc.

Io stesso a seconda dei giorni sono pedone, automobilista, motociclista, ciclista.

A mio parere quindi non è una distinzione tra ruoli visto che tutti siamo un'pò tutto, ma tra automobilista-ciclista-motociclista-pedone intelligente e prudente o automobilista-ciclista-motociclista-pedone idiota e spericolato (e tutte le tante vie di mezzo).

Sarebbe proprio l'ideale una sorta di "patentino di moblilità" che punisca chi uscendo di casa sia un pericolo per se e per gli altri! A piedi perchè usa il cellulare e chiacchera, in moto perchè corre troppo o si distrae, in bici perchè spesso si pensa che a non aver un motore sotto il sedere sia permesso tutto (superare destra e sinistra, passare coi rossi, fare su e giu dai marciapiedi, viaggiare a ordate di 20-30 occupando 2 corsie), in macchina perchè si chincaglia con l'autoradio o si fuma una sigaretta.

Quante volte si rischia in bici (per rimanere all'interno del topos) per colpa di altri ciclisti megalomani, di signortte con carrozzina e cellulare in mano, bimbi coi rollerblade?

Puniamo i deficienti, quasiasi mezzo abbiano sotto i piedi, una bici, una macchina o anche solo le suole delle scarpe.
 

G0p1uM

Biker serius
22/4/09
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Oddio, non c'ho capito nulla sul fatto di sospensione/revoca/ritiro....qualcuno mi fa un riassunto veloce? :nunsacci:

Poi capisco tutto, c'è gente che fa le cazzate anche in bici come in macchina, ma tra poco ci vorrà il patentino per andare con la graziella?
:down:


Già si rischia la vita ogni volta che si va in bici per le strade, adesso ci manca che mi tolgano 5 punti dalla patente per eccesso di velocità
 

rovermtb

Moderatur Beatus
Puniamo i deficienti, quasiasi mezzo abbiano sotto i piedi, una bici, una macchina o anche solo le suole delle scarpe.

Concordo pienamente, ma è necessiario uno strumento adeguato.
E secondo me questo strumento non è altro che il senso civico. Se la comunità è rispettosa e puntuale, tutti saranno incentivati ad esserlo ugualmente.

Se siamo costretti a vivere nel pressapochismo, dobbiamo tollerare anche la bici che si fa un pezzo sul marciapiede...

Secondo me deve essere una questione di cultura, non di legge. :spetteguless:
 

GNOCCOFRITTO

Biker serius
26/5/09
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Concordo pienamente, ma è necessiario uno strumento adeguato.
E secondo me questo strumento non è altro che il senso civico. Se la comunità è rispettosa e puntuale, tutti saranno incentivati ad esserlo ugualmente.

Se siamo costretti a vivere nel pressapochismo, dobbiamo tollerare anche la bici che si fa un pezzo sul marciapiede...

Secondo me deve essere una questione di cultura, non di legge. :spetteguless:

Ma guarda, rover senz'altro! Sarebbe un bellissimo punto di arrivo.

Ma prima che il sentire comune e l'autodisciplina portino all'idillio Di Star Trek prenonizzato da Gene Roddenberry purtroppo sappiamo la triste realtà: chi dentro di se nell'animo ha una predispisizione al sentire comune e al rispetto degli altri lo farebbe pure pagando, chi invece (se dico 88 su cento scommetto di non sbagliarci di molto) non ha queste doti e questa indole capisce solo le misure coattive, punitive e sanzionatorie.

Che ce voi fà? :ueh:
 

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