Legislazione anti-MTB

neobios

Biker serius
17/4/05
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Padova
www.fabiobike.tk
Ciao colleghi.
Mi sono state rivolte contestazioni circa un mio percorso fatto sulle colline Bassanesi (VI) affermando esiste una legge regionale del Veneto ( mi pare L.R 14 art 6 comma4, se ricordo bene) molto precisa in materia che vieta di percorrere qualsiasi sentiero con biciclette...
Qualcuno di voi sa dove trovarne copia? Non riesco a trovarla in rete, almeno sapessi di che anno è... sul sito della Regione Veneto non mi funziona la funzione di ricerca!
L'unico divieto presente all'imbocco del sentiero fatto era di divieto di transito a mezzi motorizzati: comprende anche le MTB?
La contestazione mi e' stata fatta da un membro dell' ACN .. conoscete questa sigla?

Vi ringrazio per una Vostra cortese risposta.
 

sembola

Moderatur cartesiano
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27/2/03
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Siena
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Bike
una nera e l'altra pure
Ciao colleghi.
Mi sono state rivolte contestazioni circa un mio percorso fatto sulle colline Bassanesi (VI) affermando esiste una legge regionale del Veneto ( mi pare L.R 14 art 6 comma4, se ricordo bene) molto precisa in materia che vieta di percorrere qualsiasi sentiero con biciclette...
Qualcuno di voi sa dove trovarne copia? Non riesco a trovarla in rete, almeno sapessi di che anno è... sul sito della Regione Veneto non mi funziona la funzione di ricerca!
L'unico divieto presente all'imbocco del sentiero fatto era di divieto di transito a mezzi motorizzati: comprende anche le MTB?
La contestazione mi e' stata fatta da un membro dell' ACN .. conoscete questa sigla?

Vi ringrazio per una Vostra cortese risposta.

Il riferimento legislativo citato è sostanzialmente corretto, dal momento che la legge regionale in questione (n.14 del 31/03/1992) è stata modificata l'anno successivo con la n.19. La formulazione dell'art.4 è la seguente:

Art. 4 - Disciplina della circolazione.
1. Nelle strade silvo - pastorali e nelle aree assimilate di cui all' art. 2 è vietata la circolazione dei veicoli a motore, fatta eccezione per i mezzi impiegati nei lavori agricoli e forestali, di vigilanza e antincendio, di assistenza sanitaria e veterinaria, per i mezzi dei proprietari dei fondi, dei titolari di altri diritti reali, degli affittuari e dei locatari di immobili situati nel territorio servito della strada, limitatamente al tratto più breve necessario a raggiungere tali immobili, nonchè per i mezzi di chi debba transitare per motivi professionali. I mezzi devono essere muniti di apposito contrassegno rilasciato dai Comuni su modello approvato con deliberazione della Giunta regionale riportante gli estremi di identificazione del veicolo.
2. I divieti di circolazione previsti al comma 1 non si applicano ai veicoli delle persone con limitata capacità di deambulazione, purchè muniti del contrassegno approvato con decreto ministeriale 8 giugno 1979.
3. Il divieto di circolazione nelle strade silvo - pastorali di cui al comma 1 dell' art- 3 è reso noto al pubblico mediante l' apposizione di un segnale stradale di divieto di transito riportante gli estremi della presente legge, che può essere integrati da idonea barriera fissa disposta a cura del proprietario del fondo od eventuale ente gestore.
4. L' apposizione del segnale di divieto per le strade esistenti è a carico delle Comunità montane o delle Province per i territori di competenza le quali vi provvedono entro il termine di 180 giorni dalla data di individuazione dell' elenco di cui all' art. 3. Per le strade di nuova costruzione la tabellazione è a carico del proprietario.
5. La manutenzione, sostituzione o reintegrazione delle tabelle è a carico del proprietario. La Giunta regionale, con propria deliberazione, approva il modello del segnale di divieto.
6. I velocipedi possono circolare sulle strade silvo - pastorali e sulle aree assimilate di cui all' art. 2 ad eccezione dei prati, dei prati - pascoli, dei boschi, dei tracciati delle piste da sci, degli impianti di risalita e dei sentieri alpini come definiti all' art. 9 della legge regionale 18 dicembre 1986, n. 52.
7. Nelle aree assimilate di cui al comma 2 dell' art. 2, fermo quanto previsto al comma 6, ulteriori limitazioni alla circolazione dei velocipedi possono essere disposte con ordinanza del Sindaco motivata in relazione al pregiudizio per la tutela ambientale.

Il cartello di divieto fa riferimento alla circolazione dei veicoli a motore nella viabilità silvopastorale (definita all' art.2 come "vie di penetrazione situate all' interno delle aree forestali e pascolive) o ad essa assimilata (piste forestali, piste di esbosco, piazzali di deposito di legname a esclusione di quelli situati lungo la viabilità ordinaria, sentieri e le mulattiere, tracciati delle piste da sci e i tracciati degli impianti di salita, i prati, i prati - pascoli e i boschi).

Ricapitolando, quello che ti hanno detto è parzialmente vero. La LR vieta il transito alle biciclette sui sentieri alpini, non su qualsiasi sentiero. I sentieri alpini sono "i percorsi pedonali che consentono un agevole e sicuro movimento di alpinisti e di escursionisti in zone di montagna al di fuori dei centri abitati, per l'accesso a rifugi alpini, rifugi escursionistici, bivacchi fissi di alta quota o luoghi di particolare interesse alpinistico, turistico, storico, naturalistico e ambientale" (LR n.33 del 04/11/2002, art.111, c. 1 sub a). Non è chiaro immediatamente cosa significa "zone di montagna", la precedente formulazione della legge era più chiara, in quanto parlava di 1000 metri di quota come discrimine. In ogni caso se nìè già parlato varie volte, l'ultima qui: http://www.mtb-forum.it/community/forum/showthread.php?t=131595
 

neobios

Biker serius
17/4/05
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Notevole, SEMBOLA !!
Insomma, il tratto di sentiero che ho fatto, sito a 300 metri di altitudine non rientra nella fattispecie. Il bello e' che erano presenti una decina di persone (carabinieri in congedo e altre sigle) intente alla manutenzione del sentiero stesso. Non solo non ci hanno fatto la predica, ma molto gentilmente ci hanno dato indicazioni di dove andare e relative varianti da fare... c'e sempre qualcuno che parla per arieggiare la lingua...
Grazie ancora! Ora me la stampo e ne metto una copia nello zaino !
NeoBioS
 

sembola

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Insomma, il tratto di sentiero che ho fatto, sito a 300 metri di altitudine non rientra nella fattispecie. Il bello e' che erano presenti una decina di persone (carabinieri in congedo e altre sigle) intente alla manutenzione del sentiero stesso. Non solo non ci hanno fatto la predica, ma molto gentilmente ci hanno dato indicazioni di dove andare e relative varianti da fare... c'e sempre qualcuno che parla per arieggiare la lingua...
Grazie ancora! Ora me la stampo e ne metto una copia nello zaino !
NeoBioS

La legislazione non sempre è chiara, e comunque non sempre è semplice comprenderla a fondo. Comunque nel tuo caso (300 metri di quota) il diritto di percorrenza in mtb non è discutibile, a meno ovviamente di specifiche limitazioni a norma del comma 7. :prost:
 

neobios

Biker serius
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La legislazione non sempre è chiara, e comunque non sempre è semplice comprenderla a fondo. Comunque nel tuo caso (300 metri di quota) il diritto di percorrenza in mtb non è discutibile, a meno ovviamente di specifiche limitazioni a norma del comma 7. :prost:

Dovresti inaugurare un nuovo topic " l'Avvocato risponde" !! Grazie per la consulenza, manda pure la parcella, ciao!
 

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