@DIAZEVR , @sembola :Ho fatto una ricerca superficiale nel sito della Regione Veneto, e ho trovato questo: Nuove norme in materia di soccorso alpino (Legge regionale 11 maggio 2015, n. 11 (BUR n. 48/2015)). In particolare, cito il paragrafo "Prestazioni":
Cito invece l'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica del 27 marzo 1992 “Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza”, nominato nella legge regionale veneta.
Art. 5 - Prestazioni.
1. Gli interventi di soccorso ed elisoccorso di carattere sanitario, comprensivi di recupero e trasporto, devono considerarsi come prestazioni a carico del servizio sanitario nazionale se effettuati nei limiti di quanto disposto dall’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica del 27 marzo 1992 “Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza”. Le centrali operative dei SUEM 118 verificano e certificano la sussistenza o meno del carattere sanitario degli interventi.
2. Gli interventi di soccorso ed elisoccorso di carattere non sanitario, comprensivi di recupero e trasporto, devono considerarsi come prestazioni onerose a carico dell’utente quando siano richiesti da quest’ultimo o riconducibili ad esso in ragione delle decisioni assunte dalla centrale operativa del SUEM 118.
3. La Giunta regionale, sentito il SASV - CNSAS per la parte di competenza, aggiorna annualmente il proprio tariffario per i servizi di soccorso il cui onere è a carico dell’utente. Le tariffe per gli interventi di carattere non sanitario sono ridotte del venti per cento per i residenti nella Regione del Veneto.
4. I proventi di cui al comma 3, introitati da ciascuna azienda unità locale sociosanitaria della Regione Veneto sede di SUEM 118, sono destinati al potenziamento dei SUEM 118 e dei servizi ad essi collegati, con particolare riferimento all’area montana.
Cito invece l'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica del 27 marzo 1992 “Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza”, nominato nella legge regionale veneta.
Articolo 11. Onere del trasporto d’emergenza
1. Gli oneri delle prestazioni di trasporto e soccorso sono a carico del Ssn solo se il trasporto è disposto dalla Centrale operativa e comporta il ricovero del paziente. Detti oneri sono altresì a carico del Servizio sanitario nazionale anche in mancanza di ricovero determinata da accertamenti effettuati al pronto soccorso. Fanno carico al Servizio sanitario nazionale, altresì, i trasferimenti tra sedi ospedaliere disposti dall’ospedale.