Nuova circolare relativa al trasporto bici

  • Cominciano a vedersi in giro le prime bici con il nuovo motore Bosch SX, la drive unit per le ebike leggere del marchio tedesco. Dopo la Canyon Neuron ON Fly è la volta della Mondraker Dune. Andiamo a vedere nel dettaglio le differenze fra il CX full power e l’SX, quanto quest’ultimo sia potente e quale autonomia offre con la sua batteria standard di 420WH.
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valerio_vanni

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Però qui la questione è leggermente diversa, e riguarda il caso specifico in cui il carico del veicolo è più largo del veicolo stesso (rappresentando quindi un potenziale pericolo). 2,55 metri è la larghezza massima, ma dubito che se il veicolo è largo 1,60 ci si possa attaccare impunemente un carico da 2,20.

Ovviamente no, i 30 cm per lato partono dalle luci di posizione.

Resta però il dubbio se l'apertura degli specchietti sia conteggiata oppure no.
Non è scritto, ma io penso proprio di no.
Nella larghezza i retrovisori non sono conteggiati.
 
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Così mi torna, ma gli specchietti non vengono contati nella sagoma propria (a meno che non siano fissi).
Secondo me è il contrario
Mi sono informato meglio e l’art. 61 del cds dice “a) larghezza massima non eccedente 2,55 m ; nel computo di tale larghezza non sono comprese le sporgenze dovute ai retrovisori, purche' mobili;”
quindi non dice che la larghezza massima va considerata al netto delle sporgenze, ma dice che è possibile avere un veicolo largo 2,55 al netto dei retrovisori a condizioni che questi siano mobili (es. molti mezzi pesanti)
 

valerio_vanni

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Secondo me è il contrario
Mi sono informato meglio e l’art. 61 del cds dice “a) larghezza massima non eccedente 2,55 m ; nel computo di tale larghezza non sono comprese le sporgenze dovute ai retrovisori, purche' mobili;”
Esatto, è lo stesso articolo che ho guardato io.

quindi non dice che la larghezza massima va considerata al netto delle sporgenze, ma dice che è possibile avere un veicolo largo 2,55 al netto dei retrovisori a condizioni che questi siano mobili (es. molti mezzi pesanti)
A me questa parte mi dice che gli specchi non fanno parte della sagoma.
Ma a pensarci bene la questione "specchi compresi o no" è totalmente irrilevante, dato che i 30 cm per lato partono dalle luci di posizione.
 
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valerio_vanni

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A me questa parte mi dice che gli specchi non fanno parte della sagoma.
Ma a pensarci bene la questione "specchi compresi o no" è totalmente irrilevante, dato che i 30 cm per lato partono dalle luci di posizione.
Sono stato frettoloso, questa circolare parla proprio della sagoma. Rimane quindi da capire se è un requisito aggiuntivo o sostitutivo del generico "30 cm dalle luci di posizione" di cui parla il cds.

Se la sagoma comprendesse gli specchietti, le due cose (sagoma specchiocompresa e distanza dalle luci) potrebbero entrare in conflitto.
Ma è improbabile: il fatto che il codice definisca le dimensioni massime senza specchi fa pensare che questi non siano considerati parte della sagoma.
 

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Sono stato frettoloso, questa circolare parla proprio della sagoma. Rimane quindi da capire se è un requisito aggiuntivo o sostitutivo del generico "30 cm dalle luci di posizione" di cui parla il cds.

Se la sagoma comprendesse gli specchietti, le due cose (sagoma specchiocompresa e distanza dalle luci) potrebbero entrare in conflitto.
Ma è improbabile: il fatto che il codice definisca le dimensioni massime senza specchi fa pensare che questi non siano considerati parte della sagoma.
Ma il passaggio dei 30 cm. dove lo hai trovato?
 

valerio_vanni

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Ma il passaggio dei 30 cm. dove lo hai trovato?
E' la norma generica sui carichi sporgenti:

Codice:
3. Fermi restando i limiti massimi di sagoma di cui all'art. 61, comma 1,      possono essere trasportate cose che sporgono lateralmente fuori della      sagoma del veicolo, purche' la sporgenza da ciascuna parte non superi      centimetri 30 di distanza dalle luci di posizione anteriori e posteriori.      Pali, sbarre, lastre o carichi simili difficilmente percepibili, collocati      orizzontalmente, non possono comunque sporgere lateralmente oltre la      sagoma propria del veicolo.

E bisogna capire come si integra questa circolare con l'articolo, se in maniera restrittiva o concessiva.
 
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cocos

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Cioè così come leggo scritto, devo andare a prendere una targa R e dichiarare sul libretto il modello di porta bici che compro? Ma se é omologato che senso ha? Io ho già il gancio sul libretto....
 

fear_factory84

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Cioè così come leggo scritto, devo andare a prendere una targa R e dichiarare sul libretto il modello di porta bici che compro? Ma se é omologato che senso ha? Io ho già il gancio sul libretto....
non e' cosi' facile... perche' per fare la visita in mctc per l'annotazione a libretto vorranno anche che le luci dell'auto si disattivano quando connetti il portabici, cosa non possibile con il 99.999999% di auto in commercio.

E comunque le mctc non sono attrezzate per fare questi collaudi e quindi ti troveresti a pagare per non avere nulla.

Finora ne in questo forum ne in quello delle ebike nessuno e' riuscito in questo intento, e c'e' chi ci ha provato a chiedere...
 

Fermo80

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Perché far disconnetere le luci dell'auto? Non ne vedo alcuna necessità :nunsacci:
Comunque mi pare tanto l'ennesima norma scritta con i piedi (per non essere volgare) da chi non ha idea nemmeno di cosa stia parlando.
 
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E' la norma generica sui carichi sporgenti:

Codice:
3. Fermi restando i limiti massimi di sagoma di cui all'art. 61, comma 1,      possono essere trasportate cose che sporgono lateralmente fuori della      sagoma del veicolo, purche' la sporgenza da ciascuna parte non superi      centimetri 30 di distanza dalle luci di posizione anteriori e posteriori.      Pali, sbarre, lastre o carichi simili difficilmente percepibili, collocati      orizzontalmente, non possono comunque sporgere lateralmente oltre la      sagoma propria del veicolo.

E bisogna capire come si integra questa circolare con l'articolo, se in maniera restrittiva o concessiva.
Però credo che in comma faccia riferimento (anche se non esplicito) ai veicoli pesanti o comunque "da trasporto", tant'è che se fai caso le luci di posizione non sono poste all'estremità del gruppo ottico ma più verso il centro del mezzo.
 

pk71

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non e' cosi' facile... perche' per fare la visita in mctc per l'annotazione a libretto vorranno anche che le luci dell'auto si disattivano quando connetti il portabici, cosa non possibile con il 99.999999% di auto in commercio.

E comunque le mctc non sono attrezzate per fare questi collaudi e quindi ti troveresti a pagare per non avere nulla.

Finora ne in questo forum ne in quello delle ebike nessuno e' riuscito in questo intento, e c'e' chi ci ha provato a chiedere...
Nn è un problema perché tanto nessuna casa auto rilascia nulla osta x modificare impianto elettrico delle proprie vetture .

Ripeto, io non lo uso, ma i portabici da gancio traino DEVONO avere il collegamento alle luci del veicolo, anzi se andate avedere le schede dei portabici che non hanno integrato il panello luci/targa trovate che questo deve essere installato in aggiunta nel caso in cui il "carico" nasconda luci e/o targa.

Ma poi rileggendo la circolare dove è scritto che per il portabici uno deve fare la visita alla motorizzazione e l'annotazione sul libretto di circolazione, io non l'ho trovato .....................


EDIT: Scusate ma per il discorso della motorizzazione e del libretto ho scritto una bischerata, è riportato bello chiaro a metà della terza pagina, pardon!
 

Allegati

  • circolare_numero_25981_del_06_09_2023.pdf
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marcus69

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Ripeto, io non lo uso, ma i portabici da gancio traino DEVONO avere il collegamento alle luci del veicolo, anzi se andate avedere le schede dei portabici che non hanno integrato il panello luci/targa trovate che questo deve essere installato in aggiunta nel caso in cui il "carico" nasconda luci e/o targa.

Ma poi rileggendo la circolare dove è scritto che per il portabici uno deve fare la visita alla motorizzazione e l'annotazione sul libretto di circolazione, io non l'ho trovato .....................
Dovresti rileggere qualche post...la nuova norma prevede che i portabici da gancio traino devono avere targa ripetitrice omologata (gialla) e luci.avendo luci ripetitrici se fattibile,al momento dell'inserimento della presa,si devono escludere le luci principali auto.la visita comporta la verifica di questo e viene riportato sulla carta di circolazione, modello del portabici. verrà emessa nuova carta circolazione.
 

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Dovresti rileggere qualche post...la nuova norma prevede che i portabici da gancio traino devono avere targa ripetitrice omologata (gialla) e luci.avendo luci ripetitrici se fattibile,al momento dell'inserimento della presa,si devono escludere le luci principali auto.la visita comporta la verifica di questo e viene riportato sulla carta di circolazione, modello del portabici. verrà emessa nuova carta circolazione.
Invece di leggere i post leggi la circolare
 

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