non voglio innescare reazioni fra chi è pro e contro ai partiti politici in questione, voglio solo rendervi partecipi della proposta di legge in atto per l'emilia romagna!!
ecco cosa si trova su internet...
VITA DURA IN MONTAGNA PER GLI APPASSIONATI DI MOUNTAN BIKE DOWNHILL, ENDURO, TRIAL, QUAD, 4X 4 , NONCHE' PER FUNGAIOLI E CACCIATORI
PROGETTO DI LEGGE DEI CONSIGLIERI GABRIELLA MEO (VERDI), PALMA COSTI, GABRIELE FERRARI, MARCO MONARI (PD) MONICA DONINI (RIFONDAZIONE COMUNISTA), FRANCO GRILLINI (EX IDV), GIUSEPPE PARUOLO, MARCO BARBIERI (PD):
RETE ESCURSIONISTICA DELLEMILIA-ROMAGNA
E VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ ESCURSIONISTICHE
Art. 11 DIVIETI
Divieti
1.Ferma restando l'osservanza della vigente normativa statale e regionale in materia di
tutela di beni ambientali e naturali e dei regolamenti di fruizione delle aree protette naturali,
sulla REER è vietato:
.................................
d) praticare sport incompatibili col transito pedonale per motivi di sicurezza, quali il "downhill" (che è una competizione in mountanbike) ;
e) ogni intervento non autorizzato sui percorsi escursionistici- fatti salvi gli interventi di manutenzione della percorribilità e di apposizione della segnaletica previsti dalla presente
legge, quelli colturali ed il taglio dei boschi, nonché gli interventi su tracciati comunali non coincidenti con percorsi sovracomunali.
f) uscire dal tracciato e dalle aree di sosta predisposte, trattenersi a bivacco fuori dalle aree a questo deputate, recare disturbo al bestiame e alla selvaggina, danneggiare colture
ed attrezzature e raccogliere qualsiasi tipo di prodotti agricoli;
g) laccesso, il transito e lattività dei mezzi motorizzati nei tratti non carrozzabili, salvo con deroga temporanea concessa dal Comune sul cui territorio ricade il tratto interessato
dietro presentazione di cauzione o altra idonea garanzia. La deroga deve indicare la durata della stessa e contenere le necessarie prescrizioni comportamentali e prevedere il
ripristino delle condizioni del terreno e dellambiente circostante a spese del richiedente.
2. Sono fatti salvi ulteriori prescrizioni e divieti, posti dal Regolamento attuativo di cui allart.13 od insistenti sui singoli percorsi.
Art. 12 SANZIONI
Sanzioni
1. Le funzioni di vigilanza e controllo sul rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge, compresa lapplicazione delle relative sanzioni amministrative, sono delegate alle
Province, che le esercitano, anche avvalendosi del servizio volontario delle guardie ecologiche, in conformità alla LR 28 aprile 1984, n. 21 Disciplina dellapplicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale e che ne introitano i relativi proventi.
2. Salvo che la condotta non figuri più grave reato, è soggetto alla sanzione amministrativa
pecuniaria:
a) da Euro 100 a euro 1.000 chiunque faccia uso di segnaletica difforme da
quella definita dal Regolamento attuativo di cui all'art. 13;
b) da euro 500 a euro 2.500 chiunque danneggi la segnaletica o le opere
realizzate per la percorribilità e la sosta lungo i sentieri della REER;
c) da 500 a 2.500 euro chiunque danneggi, alteri o chiuda tratti della REER;
d) da euro 100 a euro 1.000 chiunque esegua interventi manutentivi non autorizzati;
e) da euro 500 a euro 2.500 chiunque acceda o transiti sulla REER con mezzi a motore
senza la necessaria autorizzazione. In caso di reiterazione della violazione è previsto il
sequestro conservativo del mezzo, a garanzia del pagamento della sanzione comminata;
f) da euro 100 a euro 1.000 chiunque pratichi sport incompatibili con la sicurezza del
transito pedonale sulla REER.
3. Chiunque commetta le violazioni di cui alle precedenti lettere b), c), d), ed e) del comma
2 è soggetto alla sanzione accessoria del ripristino e della risistemazione ambientale, fatta
salva la facoltà delle Province, dei Comuni e degli enti di gestione delle aree naturali
protette di provvedere dufficio con rivalsa delle spese a carico del trasgressore.
4. In caso di reiterazione delle violazioni di cui al comma 2, è inoltre prevista l'interruzione,
da un minimo di un anno ad un massimo di cinque anni, di ogni forma di finanziamento,
erogazione o contribuzione prevista dalla presente legge e di cui il soggetto trasgressore
stia eventualmente fruendo con oneri a carico della Regione.
e ancora..
http://www.cesenatoday.it/politica/...otociclismo-appennino-vietato-all-enduro.html
parliamone!!
ecco cosa si trova su internet...
VITA DURA IN MONTAGNA PER GLI APPASSIONATI DI MOUNTAN BIKE DOWNHILL, ENDURO, TRIAL, QUAD, 4X 4 , NONCHE' PER FUNGAIOLI E CACCIATORI
PROGETTO DI LEGGE DEI CONSIGLIERI GABRIELLA MEO (VERDI), PALMA COSTI, GABRIELE FERRARI, MARCO MONARI (PD) MONICA DONINI (RIFONDAZIONE COMUNISTA), FRANCO GRILLINI (EX IDV), GIUSEPPE PARUOLO, MARCO BARBIERI (PD):
RETE ESCURSIONISTICA DELLEMILIA-ROMAGNA
E VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ ESCURSIONISTICHE
Art. 11 DIVIETI
Divieti
1.Ferma restando l'osservanza della vigente normativa statale e regionale in materia di
tutela di beni ambientali e naturali e dei regolamenti di fruizione delle aree protette naturali,
sulla REER è vietato:
.................................
d) praticare sport incompatibili col transito pedonale per motivi di sicurezza, quali il "downhill" (che è una competizione in mountanbike) ;
e) ogni intervento non autorizzato sui percorsi escursionistici- fatti salvi gli interventi di manutenzione della percorribilità e di apposizione della segnaletica previsti dalla presente
legge, quelli colturali ed il taglio dei boschi, nonché gli interventi su tracciati comunali non coincidenti con percorsi sovracomunali.
f) uscire dal tracciato e dalle aree di sosta predisposte, trattenersi a bivacco fuori dalle aree a questo deputate, recare disturbo al bestiame e alla selvaggina, danneggiare colture
ed attrezzature e raccogliere qualsiasi tipo di prodotti agricoli;
g) laccesso, il transito e lattività dei mezzi motorizzati nei tratti non carrozzabili, salvo con deroga temporanea concessa dal Comune sul cui territorio ricade il tratto interessato
dietro presentazione di cauzione o altra idonea garanzia. La deroga deve indicare la durata della stessa e contenere le necessarie prescrizioni comportamentali e prevedere il
ripristino delle condizioni del terreno e dellambiente circostante a spese del richiedente.
2. Sono fatti salvi ulteriori prescrizioni e divieti, posti dal Regolamento attuativo di cui allart.13 od insistenti sui singoli percorsi.
Art. 12 SANZIONI
Sanzioni
1. Le funzioni di vigilanza e controllo sul rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge, compresa lapplicazione delle relative sanzioni amministrative, sono delegate alle
Province, che le esercitano, anche avvalendosi del servizio volontario delle guardie ecologiche, in conformità alla LR 28 aprile 1984, n. 21 Disciplina dellapplicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale e che ne introitano i relativi proventi.
2. Salvo che la condotta non figuri più grave reato, è soggetto alla sanzione amministrativa
pecuniaria:
a) da Euro 100 a euro 1.000 chiunque faccia uso di segnaletica difforme da
quella definita dal Regolamento attuativo di cui all'art. 13;
b) da euro 500 a euro 2.500 chiunque danneggi la segnaletica o le opere
realizzate per la percorribilità e la sosta lungo i sentieri della REER;
c) da 500 a 2.500 euro chiunque danneggi, alteri o chiuda tratti della REER;
d) da euro 100 a euro 1.000 chiunque esegua interventi manutentivi non autorizzati;
e) da euro 500 a euro 2.500 chiunque acceda o transiti sulla REER con mezzi a motore
senza la necessaria autorizzazione. In caso di reiterazione della violazione è previsto il
sequestro conservativo del mezzo, a garanzia del pagamento della sanzione comminata;
f) da euro 100 a euro 1.000 chiunque pratichi sport incompatibili con la sicurezza del
transito pedonale sulla REER.
3. Chiunque commetta le violazioni di cui alle precedenti lettere b), c), d), ed e) del comma
2 è soggetto alla sanzione accessoria del ripristino e della risistemazione ambientale, fatta
salva la facoltà delle Province, dei Comuni e degli enti di gestione delle aree naturali
protette di provvedere dufficio con rivalsa delle spese a carico del trasgressore.
4. In caso di reiterazione delle violazioni di cui al comma 2, è inoltre prevista l'interruzione,
da un minimo di un anno ad un massimo di cinque anni, di ogni forma di finanziamento,
erogazione o contribuzione prevista dalla presente legge e di cui il soggetto trasgressore
stia eventualmente fruendo con oneri a carico della Regione.
e ancora..
http://www.cesenatoday.it/politica/...otociclismo-appennino-vietato-all-enduro.html
parliamone!!