Ai sensi dell’art. 182, 9° comma del C.d.S. recante le disposizioni per la circolazione dei velocipedi “i velocipedi devono transitare sulle piste loro riservate, salvo il divieto per particolari categorie di essi, con le modalità stabilite nel regolamento”.
Tale norma è chiaramente inapplicabile per i ciclisti esperti (professionisti, dilettanti o cicloamatori) che percorrono in allenamento le strade a velocità sostenuta, a volte anche superiore a quella ex lege consentita sulle piste ciclabili.
Anche perché se tale categoria di ciclisti dovesse essere costretta a lasciare repentinamente la strada consueta di allenamento per immettersi nella pista ciclabile sicuramente ci troveremo di fronte ad una crescita esponenziale di sinistri causa l’attraversamento di intersezioni, passi carrai, pedoni, animali domestici ecc. che gli stessi non potrebbero certamente evitare.
Questo anche in ragione del fatto che sulle piste ciclabili è consentito ed autorizzato il transito non solo dei velocipedi ma anche dei pedoni con tutte le problematiche (anche di disciplina e di modalità di utilizzo delle piste stesse) che ne conseguono.
I ciclisti esperti pertanto ignorano (con ragione?) tale norma ma allorché siano coinvolti in un sinistro, anche quale veicolo investitore, la prima causa per il mancato indennizzo da parte della compagnia assicurativa è proprio quella che non percorrevano il tratto di pista ciclabile presente sul tragitto di specie.
Per essere ancora più “pratici” è pertanto doveroso riferire che al momento attuale, la norma del C.d.S. suindicata non esclude nessuna tipologia di ciclista (proprio perché non viene espressamente indicato quali sarebbero le particolari categorie che sono esonerate dalla portata della norma) dall’obbligo di utilizzo della pista ciclabile quando la stessa sia presente nel tratto di strada che si sta percorrendo con la propria bicicletta.