loro forse preferiscono segarlo in due e buttarlo
e se riciclassero i materiali?
loro forse preferiscono segarlo in due e buttarlo
All'atto pratico, il produttore non ha alcun obbligo nei confronti del consumatore finale, se non quelli derivanti dal Codice del Consumo relativi alla commercializzazione di oggetti sicuri. All'atto pratico, il fatto stesso di aver realizzato un intervento rappresenta una dichiarazione di conformità, infatti la garanzia è stata confermata per scritto.
Comprendo benissimo che una sostituzione sarebbe stata più gradita: teniamo però conto che il titanio è un materiale decisamente diverso dall' alluminio e dai compositi, dove le riparazioni sono difficili, costose e spesso inefficaci.
Codice del Consumo, art.130:...qualche dubbio in merito alla riparazione /sostituzione a loro discrezione mi resta
Il sottolineato è mio. Insomma, bisogna convincere un giudice che la riparazione non ripristina il bene in modo completo, ed è un compito in capo al consumatore purtoppo.1. Il venditore e' responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformita' esistente al momento della consegna del bene.
2. In caso di difetto di conformita', il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformita' del bene mediante riparazione o sostituzione, a norma dei commi 3, 4, 5 e 6, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto, conformemente ai commi 7, 8 e 9.
3. Il consumatore puo' chiedere, a sua scelta, al venditore di riparare il bene o di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all'altro.
4. Ai fini di cui al comma 3 e' da considerare eccessivamente oneroso uno dei due rimedi se impone al venditore spese irragionevoli in confronto all'altro, tenendo conto:
a) del valore che il bene avrebbe se non vi fosse difetto di conformita';
b) dell'entita' del difetto di conformita';
c) dell'eventualita' che il rimedio alternativo possa essere esperito senza notevoli inconvenienti per il consumatore.
Io non sono un telaista, per cui non sono in grado di dire se sia o no una riparazione ben fatta. So però che i telai in titanio si risaldano senza conseguenze, mentre quelli in alluminio se non sottoposti a trattamenti termici di fatto si indeboliscono, il che spiega perchè vengono sostituiti (oltre al costo irrisorio).Il problema nasce dal fatto che stiamo parlando di una saldatura eseguita su un tubo diametro 34,9 dello spessore di circa 1mm che si crepa per oltre metà della circonferenza e su un telaio alta gamma da 2.000 €. La ritieni una "riparazione ad hoc" questa??
Di nuovo, è una sua opinione. Se ritiene il telaio non sicuro dovrebbe dartene un altro (visto che il responsabile per legge della garanzia è lui, e non Nevi) e poi aprire un contenzioso con l'azienda, magari rischiando di spendere 10.000 euro per una perizia quando il telaio ne vale 2.000 e di avere anche torto in tribunale. Perchè fare delle prove di questo tipo da portare davanti ad un giudice purtoppo non costa 100 euro...Oltretutto lo stesso venditore si rifiuta di ritirarmi e/o mettermi in vendita il telaio perchè lo ritiene rischioso... non trovi che sia strano?
Occhio che la garanzia a vita, in quanto garanzia commerciale aggiuntiva a quella legale, ouò essere sottoposta a qualsiasi clausola, compresa quella della riparazione quando possibile... Il motivo per cui la quasi totalità delle aziende sostituisce e non ripara sta nella praticità, nella realizzabilità tecnica e nel costo.Da questa cosa ho imparato che se si fanno gare è praicamente d'obbligo rivolgersi a marchi ben noti che forniscono una garanzia a vita per il telaio...
Ma scusa leggendo quest'articolo non va bene per questo casa...c'è scritto al punto 1 "qualsiasi difetto di conformità esistente alla consegna del bene".
Per questo io dicevo che in questo caso bisogna vedere quello che garantiva il produttore, quella che tu chiami garanzia commerciale aggiuntiva.
Ma scusa leggendo quest'articolo non va bene per questo casa...c'è scritto al punto 1 "qualsiasi difetto di conformità esistente alla consegna del bene".
Per questo io dicevo che in questo caso bisogna vedere quello che garantiva il produttore, quella che tu chiami garanzia commerciale aggiuntiva.
Come era facile prevedere, la garanzia commerciale (che è un "di più" rispetto alla garanzia di legge) contiene delle clausole: per il nostro caso quella più rilevante è che la riparazione o sostituzione è a totale discrezione dell'azienda. Pertanto anche se si attiva la garanzia commerciale (garanzia a vita a carico dell'azienda) invece di quella legale (2 anni a carico del venditore) purtoppo non si hanno strumenti legali per ottenere la sostituzione anzichè la riparazione.Ecco quello che prevede la garanzia, vi allego copia!!
Io non credo possa essere interpretato così, anche perchè una cosa del genere potrebbe essere stata causata da altri fattori, come per esempio "uso improprio" o "montaggio improprio"Il difetto di conformità si è manifestato dopo la consegna, ma evidentemente era presente anche al momento della consegna sotto forma di difetto ancora latente. Se il difetto non ci fosse stato, il telaio non si sarebbe criccato...
Se così fosse di fatto la garanzia non ci sarebbe mai... è però vero che deve trattarsi appunto di un difetto di conformità vero e proprio (una "malefatta") e non una rottura causata da uso improprio o errato montaggio. Ed è anche vero che il Codice del Consumo contiene un limite temporale di 6 mesi all' interno dei quali si presume che il difetto sia preesistente e nei quali è il responsabile del venditore a dover dimostrare l'uso improprio o altro per negare la garanzia (art.132 comma 3), mentre dopo i sei mesi l'onere della prova spetta al consumatore.Io non credo possa essere interpretato così, anche perchè una cosa del genere potrebbe essere stata causata da altri fattori, come per esempio "uso improprio" o "montaggio improprio"
Ciao
Si, il difetto è stato riconosciuto dal costruttore, però relativamente alla garanzia che egli da, non alla garanzia legale di cui hai riportato l'art 130. Nella garanzia data dal produttore non si parla di difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene.In ogni caso il fatto stesso che il produttore abbia riparato senza spese il telaio dimostra che il difetto è stato riconosciuto come tale.
Si, il difetto è stato riconosciuto dal costruttore, però relativamente alla garanzia che egli da, non alla garanzia legale di cui hai riportato l'art 130. Nella garanzia data dal produttore non si parla di difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene.
Se riesce a far valere la garanzia legale, di cui è responsabile quindi il venditore (e supera appunto il fatto del "difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene") e che credo sia "superiore" a livello "legale" alla garanzia aggiuntiva del produttore, e non credo sia sostituita o invalidata da quest'ultima, credo che l'unica cosa sia ragionare sul comma 4, sull'eccessivamente oneroso e soprattutto sui punti 1 e 2 del comma 4. Visto anche quello che ti ha risposto quando hai chiesto di metterlo in vendita.....
Ciao
dove sta scritto quello che prevede? Questo è il tagliando da compilare (e una parte c'è scritto che va spedita)
Ciao
Sembola sai se l'argomento in questione viene regolamentato solo da quell'articolo? Mi pare non dico strano ma anomalo in questo paese dove c'è sempre più di una legge tra cui dimenarsi per scegliere quella giusta da applicare per lo stesso caso...lo chiedo perchè magari c'è qualche appiglio per Anto!
Ciao
Puoi postare una foto della saldatura fatta per la riparazione'
Sono curioso di vedere come è stato eseguito il lavoro