Concordo! Quando ero ragazzino s'andava tranquillamente con le moto da cross sulla spiaggia da viareggio a bocca di serchio a velocità folle a saltare sulle dune... Era ancora un periodo in cui le regole erano solo scritte e si poteva quasi fare tutto quello che si voleva fare. Poi si misero a farle rispettare (giustamente) iniziarono a fare le multe e sequestrare moto, ed oggi nessuno mai penserebbe di fare una cosa del genere.
Tutto questo per dire che le cose, nonostante tutto, migliorano anche in italia. Speriamo sia una questione di tempo ma si arrivi ad eliminare totalmente
la pratica di questo sport dove è giustamente vietato
.
Praticamente dappertutto!!!!!!
ALLEGATO 13
LEGGE REGIONALE N. 26 DEL 25-05-1998
REGIONE TOSCANA
Modifiche alla LR 27 giugno 1994, n. 48
Norme in materia di circolazione fuori strada per i veicoli a motore.
Art. 1
(Divieto di circolazione su sentieri a fondo naturale - Sostituzione del
comma 2 dellart. 2 della LR 48/94)
II comma 2 dellart. 2 della LR 27 giugno 1994 n. 48 è sostituito dal seguente:
«
2. La circolazione fuori strada con mezzi motorizzati nelle aree di cui al
comma 1 è altresì vietata nei sentieri a fondo naturale quali mulattiere, tratturi, di
cui allart. 3, comma 1, punto 48 del Nuovo Codice della Strada, nonchè nelle
piste da esbosco e cesse parafuoco».
Art. 2
(Divieti imposti dal Comune - Aggiunta di un comma allart. 2 della LR 48/94)
Dopo il comma 2 dellart. 2 della LR 27 giugno 1994 n. 48 è aggiunto il seguente
comma:
«
3. Il Comune può inoltre stabilire espressamente il divieto di circolazione
fuori strada con mezzi motorizzati ovunque lo ritenga necessario per ragioni di
polizia locale, urbana, rurale o per la tutela della stabilità del suolo, fermo ogni
altro divieto di circolazione, disposto a norma della legislazione vigente dalle autorità
competenti».
Art. 3
(Percorsi e impianti fissi o temporanei. Divieti - Sostituzione dellart. 5 della LR
48/94)
Lart. 5 della LR 27 giugno 1994 n. 48, è sostituito dal seguente:
«
Art. 5 (Percorsi e impianti fissi o temporanei. Divieti)
1.
È fatto divieto, salvo quanto previsto dagli artt. 6, 7, 8, di predisporre impianti
fissi, anche su terreni privati, per la circolazione fuori di strada di veicoli a
motore, nonchè di allestire, a qualsiasi titolo, tracciati o percorsi per gare e manifestazioni,
anche a carattere occasionale o estemporaneo, da disputare con i
mezzi predetti, anche su sentieri, mulattiere, tratturi, piste da esbosco e cesse parafuoco.
155
Art. 4
(Percorsi fissi in aree degradate o marginali - Inserimento
del comma 1 bis nellart. 7 della LR 48/94)
Dopo il comma 1 dellart. 7 della LR 27 giugno 1994, n. 48, è aggiunto il seguente
comma:
«
1 bis. La Provincia può individuare con le procedure di cui allart. 6 percorsi
fissi in aree degradate e marginali ancorchè è soggette a vincolo idrogeologico,
purchè è verifichi la compatibilità dei percorsi con il vincolo stesso».
La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come Legge della Regione
Toscana.
Firenze, 25 Maggio 1998
MARCUCCI
(incaricata con DPGR del 15.06.1995, n. 221)
La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale il 21.04.1998
ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 18.05.1998.
LEGGE REGIONALE N. 48 DEL 27-06-1994
REGIONE TOSCANA
Norme in materia di circolazione fuori strada dei veicoli a motore
Art. 1
(Finalità)
1.
Nellambito degli indirizzi di cui allarticolo 4 dello Statuto e delle competenze
trasferite alla Regione ai sensi del titolo V del DPR 24 luglio 1977, n. 616,
la presente legge detta la disciplina della circolazione dei veicoli a motore al di
fuori delle strade indicate dagli articoli 2 e 3 del Nuovo Codice della Strada, approvato
con DLgs 30 aprile 1992, n. 285, nonchè delle strade private.
Art. 2
(Ambito di applicazione - Divieti)
1.
È fatto divieto a chiunque, salve le deroghe di cui allarticolo 3, di circola156
re con mezzi motorizzati al di fuori delle strade di cui allarticolo 1, di costruire
impianti fissi per sport da esercitarsi con mezzi motorizzati idonei alla circolazione
fuori strada e di allestire a qualsiasi titolo tracciati o percorsi per gare da disputare
con i mezzi predetti, nelle seguenti aree:
a) zone soggette a vincolo paesaggistico ai sensi della legge 29 giugno
1939, n. 1497, ivi comprese le categorie di beni indicati nellarticolo 1 della legge
8 agosto 1985, n. 431;
b) nei parchi e riserve naturali nazionali e regionali;
c) nelle ulteriori aree comprese nel sistema regionale delle aree protette, come
individuate dal piano urbanistico - territoriale con specifica considerazione
dei valori paesistici e ambientali approvato con deliberazione del Consiglio regionale
n. 296 del 19- 7- 1988 e successive modificazioni;
d) negli alvei di corsi d acqua pubblici di cui al RD 11 dicembre 1933, n.
1775, ad eccezione degli attraversamenti a guado colleganti strade esistenti;
e) nelle zone facenti parti del patrimonio agricolo - forestale della Regione ai
sensi della LR 64/ 76.
f) nelle zone adibite o destinate a parchi territoriali urbani dagli strumenti urbanistici
comunali;
g) nei territori di protezione della fauna selvatica di cui allart. 10, lett. a), b)
e c) della legge 11 febbraio 1992, n. 157;
b) nelle zone soggette a vincolo idrogeologico ai sensi del RD 30 dicembre
1923, n. 3267, limitatamente alla costruzione di impianti fissi e allallestimento di
tracciati o percorsi per gare.
2.
La circolazione fuori strada con mezzi motorizzati è altresì vietata ovunque
sia stabilito espressamente dal Comune per ragioni di polizia locale, urbana
e rurale o per la tutela della stabilità del suolo, fermo ogni altro divieto di circolazione
di sposto a norma della legislazione vigente dalle autorità competenti.
Art. 3
(Deroghe)
1.
In deroga ai divieti di cui allarticolo 2, la circolazione fuori strada nelle
aree ivi previste è consentita ai seguenti mezzi:
a) di soccorso, antincendio, di vigilanza ed in servizio d istituto in dotazione
agli organi ed amministrazioni statali, provinciali e comunali nonchè alle Comunità
montane ed agli enti preposti a servizi di pubblica utilità;
b) delle Forze Armate, della Polizia di Stato, dellArma dei Carabinieri, della
Guardia di Finanza e del Corpo Forestale dello Stato;
c) utilizzati, occasionalmente, per attività di soccorso, antincendio o per il trasporto
di invalidi;
157
d) adibiti alleffettivo esercizio continuativo di attività agricole e connesse,
faunistiche, faunistico - venatorie, forestali e di trasporto merci. Nel caso di attività
faunistiche, faunistico - venatorie, forestali e di trasporto merci è necessario il consenso
scritto del titolare del fondo;
e) in uso di residenti, abitanti o dimoranti, anche in via temporanea, nonchè
proprietari, usufruttuari, locatari di abitazioni ivi compresi i familiari;
f) in uso di coloro che debbano accedere ai luoghi non altrimenti raggiungibili
per comprovati motivi di lavoro.
2.
Il Comune rilascia gratuitamente, per i casi di cui alle lettere e) ed f) del
primo comma, apposito contrassegno di autorizzazione al transito.
3.
Il contrassegno di cui al secondo comma è rilasciato gratuitamente, per il
transito allinterno di parchi e riserve naturali nazionali e regionali, dallAutorità
preposta alla relativa gestione.
Art. 4
(Motoslitte)
1.
La circolazione di motoslitte è consentita, nelle aree di cui allarticolo 2,
soltanto nei casi contemplati dallarticolo 3.
Art. 5
(Percorsi e impianti fissi o temporanei - Divieti)
1.
È fatto divieto, salvo quanto previsto dagli articoli 6, 7 e 8, di predisporre
impianti fissi, anche su terreni privati, per la circolazione fuori strada di veicoli a
motore, nonchè di allestire a qualsiasi titolo tracciati o percorsi per gare e manifestazioni
anche a carattere occasionale o estemporaneo da disputare con i mezzi
predetti anche su sentieri e mulattiere
Art. 6
(Percorsi fissi - Individuazione - Criteri e procedimento)
1.
Entro centottanta giorni dallentrata in vigore della presente legge ciascuna
Provincia può individuare nel proprio territorio, escluse le aree di cui allarticolo
2, percorsi fissi nei quali sia consentita la circolazione fuori strada di veicoli a
motore nello svolgimento di attività ricreative e agonistiche.
2.
Lindividuazione è fatta secondo criteri che minimizzino il disturbo alla
quiete pubblica e gli eventuali danni allambiente, tenuto conto della vocazione e
situazione idrogeologica dei terreni interessati.
3.
La Provincia individua i percorsi previo parere vincolante dei Comuni interessati
e previo consenso dei proprietari e conduttori dei fondi. Sono altresì sentite
le Comunità montane, se interessate.
158
4.
I Comuni adeguano, ove occorra, il proprio strumento urbanistico alla
deliberazione provinciale di individuazione dei percorsi di cui al primo comma
entro novanta giorni dalla sua comunicazione. La relativa variante è approvata
ai sensi del combinato disposto dellarticolo 9, secondo comma, lett. d) e
dellart. 10, terzo comma, della LR 30 dicembre 1984, n. 74 e successive modificazioni.
Art. 7
(Impianti fissi - Individuazione - Approvazione del
progetto - Autorizzazione alla gestione
1.
Le aree nelle quali consentire la realizzazione di impianti fissi formati da
un percorso chiuso di limitata estensione per lo svolgimento permanente di attività
sportive ed agonistiche, possono essere individuate da ciascuna Provincia nel
proprio territorio, escluso le aree di cui allarticolo 2, primo comma, con i criteri,
secondo il procedimento e con le limitazioni di cui allarticolo 6. Lindividuazione
deve altresì tenere conto dei vigenti strumenti di pianificazione urbanistica e urbanistico
- territoriale con specifica considerazione dei valori paesistici.
2.
I Comuni adeguano, ove occorra, il proprio strumento urbanistico alla deliberazione
provinciale di individuazione delle aree di cui al primo comma entro
novanta giorni dalla sua comunicazione. La relativa variante è approvata i sensi
del combinato disposto dellart. 9, secondo comma, lett. d) e dellart. 10, terzo
comma, della LR 30 dicembre 1984, n. 74 e successive modificazioni.
3.
I progetti degli impianti fissi e delle correlate infrastrutture, corredati da
uno studio di impatto ambientale, sono approvati dal Comune che rilascia, se e in
quanto necessaria ai sensi delle disposizioni vigenti, la relativa concessione edilizia,
ferma la necessità del previo conseguimento delle altre autorizzazioni previste
ai sensi della legislazione vigente.
4.
Il Comune rilascia lautorizzazione alla gestione degli impianti di cui al
terzo comma previa stipula di apposita convenzione con la quale il gestore si impegna
ad adottare misure idonee a garantire la sicurezza degli impianti, nonchè
tutte le cautele tecniche necessarie ad evitare che le piste formate dal transito dei
veicoli compromettano la stabilità idrogeologica dei terreni. Con la stessa convenzione
il gestore si impegna al ripristino di luoghi nel caso di cessazione dellattività,
prestando idonee garanzie finanziarie.
Art. 8
(Gare e manifestazioni di fuori strada)
1.
Le gare e manifestazioni di fuori strada, anche se a carattere occasionale,
si svolgono normalmente nei percorsi e impianti fissi di cui agli articoli 6 e 7.
159
2.
In via eccezionale la Provincia può autorizzare lo svolgimento di manifestazioni
e gare ogni anno, ciascuna di durata non superiore ai tre giorni, sui percorsi
diversi da quelli indicati negli articoli 6 e 7, escluse comunque le aree di cui
allarticolo 2.
3.
Lautorizzazione è concessa previo il consenso del titolare del fondo e il
parere vincolante del Comune e previa lassunzione degli obblighi di ripristino e
la prestazione delle garanzie previste dallart. 7, quarto comma, da parte del richiedente.
Art. 9
(Vigilanza)
1.
Sono incaricati di vigilare sullosservanza del la presente legge gli organi
di polizia locale, gli ufficiali di polizia giudiziaria, gli organi di polizia forestale di
vigilanza ordinaria sulla caccia e sulla pesca, gli agenti giurati che ne abbiano
facoltà a norma della legislazione vigente.
Art. 10
(Sanzioni amministrative)
1.
Chiunque violi i divieti di cui allarticolo 2 è soggetto alla sanzione pecuniaria
amministrativa da L. 300.000 a L.1.000.000.
2.
Qualora il conducente non ottemperi alla formale intimazione di fermarsi,
si applica, in aggiunta alla sanzione prevista dal primo comma, la sanzione amministrativa
pecuniaria da L. 100.000 a L. 300.000.
3.
Chiunque violi le disposizioni di cui allarticolo 4 è soggetto alla sanzione
pecuniaria amministrativa da L. 2.000.000 a L. 20.000.000. Analoga sanzione
è stabilita per le violazioni dei divieti di cui allart. 5.
4.
Per quanto non previsto, si applica la legge regionale 12 novembre 1993,
n. 85 recante «Disposizioni per lapplicazione delle sanzioni amministrative».
Art. 11
(Disposizioni transitorie)
1.
Chiunque risulti, alla data di entrata in vigore della presente legge, illegittimamente
titolare o gestore di impianti fissi o comunque di aree abilitate o adibite
stabilmente ad attività sportive, ricreative od agonistiche di circolazione fuori strada
di veicoli a motore, deve richiedere lautorizzazione di cui allarticolo 7 entro
quarantacinque giorni dalla data suddetta. La domanda è corredata da idonei
elaborati, anche cartografici e fotografici, che descrivano la situazione di fatto e
dal progetto per gli eventuali adeguamenti.
2.
Il Comune rilascia lautorizzazione provvisoria, accompagnata dalle op160
portune prescrizioni ai sensi dellarticolo 7, quarto comma, e previa prestazione
delle garanzie ivi previste.
3.
Limpianto consegue lautorizzazione definitiva se compreso fra quelli individuati
dalla Provincia ai sensi dellarticolo 7. In caso contrario lattività deve cessare
previa esecuzione delle opere di ripristino indicate nellatto di autorizzazione
provvisoria.
4.
I progetti e le autorizzazioni sono rispettivamente approvati e rilasciati a
norma dellarticolo 7.
Art. 12
(Pubblicità e materiale informativo)
1.
Presso le Province e i Comuni interessati sono predisposte e rese consultabili
cartografie riportanti lubicazione e le caratteristiche dei percorsi destinati alla
circolazione fuori strada e degli impianti fissi.
2.
I proprietari e i conducenti dei veicoli atti alla circolazione fuori strada sono
tenuti a prendere visione delle cartografie di cui al primo comma.
3.
Con la legge di bilancio è predisposto apposito capitolo di spesa per la
produzione di materiale informativo sui nuovi obblighi per i conducenti di veicoli
fuori strada e per la realizzazione della segnaletica monitoria di cui allarticolo
13.
Art. 13
(Segnaletica)
1.
Le Province provvedono, entro trenta giorni dallindividuazione dei percorsi
fissi, ad apporre apposita segnaletica:
a) di divieto di circolazione, in conformità alle tipologie vigenti, sulle strade
di accesso lungo i perimetri delle aree di cui allarticolo 2;
b) di individuazione dei percorsi nei quali, ai sensi dellarticolo 6, è consentita
la circolazione dei veicoli fuori strada.
2.
È fatto obbligo ai gestori di indicare con apposita segnaletica la presenza
degli impianti fissi di cui allarticolo 7.
La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione
Toscana.
Firenze, 27 giugno 1994.
La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale il 17 maggio
1994 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 20 Giugno 1994.