Ecco cosa dice a riguardo la Federazione Italiana Ricetrasmissioni (i CB sono parificati ai PMR):
"La rigorosa applicazione del Codice. Il Codice è maliziosamente fondato su una sistematica infinità di volute contraddizioni, che tentano di vanificare la ipocrita enunciazione di splendidi principi. Bisogna stare al gioco. La risposta della Federazione evidenzia gli splendidi principi e diffonde il contenuto e la conoscenza del Codice a tutti i livelli e la sua rigorosa applicazione.
per i CB: non si deve pagare alcun contributo per l'utilizzazione di un apparato CB di libero uso, secondo l'art.105, comma 1, punto p, del Codice
La FIR-CB ritiene che per utilizzare un apparato CB, di libero uso secondo l' art. 105,comma 1, punto p del Codice , non si debba pagare alcun contributo.
Il Codice infatti definisce all' art. 1, punto p, il libero uso come la facoltà di utilizzo di un apparato senza la necessità di autorizzazione generale.
L' art.3 afferma che il Codice garantisce i diritti inderogabili di libertà delle persone nell'uso dei mezzi di comunicazione elettronica..
L'art. 99 , ai commi 1,3,5 ,ribadisce la libertà delle comunicazioni ad uso privato e precisa che "sono in ogni caso libere le attività di cui all'art. 105".
A maggior chiarezza l'art. 116 precisa che "I contributi inerenti alle autorizzazioni generali, di cui all'art. 107, ( ndr non quindi per i CB ) sono riportati nell'allegato 25."
Nessun articolo del codice fa riferimento al fatto peraltro illogico che per l'uso di apparati di libero uso si debba pagare un contributo.
Se tuttavia qualcuno avesse questo dubbio l'art. 1 dell'allegato 25 al punto 5 lo chiarisce in modo esplicito:" Gli utilizzatori di apparati in libero uso non sono tenuti al versamento di alcun contributo".
L'ultimo comma dell'art. 105, comma 1, punto p, prevede l'obbligo di render la dichiarazione di cui all'art 145, non degli allegati ed in particolare del pagamento del contributo.
Il tutto è confermato dal fatto che il Capo III dell'allegato 25 sia denominato "autorizzazioni generali" ed in questo capo ricadano gli articoli che prevedono il pagamento di un conftributo per apparati di libero uso.
La spiegazione e semplice: è un errore materiale dovuto al fatto che l'allegato 25 è costituito da quello che era il Decreto sui contributi che doveva essere emanato in concomitanza con il DPR 447, dove la CB, prima della Direttiva 20-2002 del 7 Marzo, era soggetta ad autorizzazione generale.
Ogni dubbio lo chiarisce l'art.42, comma 3, che in modo esplicito, contradditorio con la Direttiva 20 - 2002 e con il contesto complessivo del Codice, scrive: "I titolari di autorizzazione generale...di stazioni CB ed assimilate, di cui agli art.36 e 37....".
Guarda caso proprio gli articoli dell'allegato 25 che chiedono un contributo per il libero uso e non per le autorizzazioni generali.
E' un errore materiale: la CB è di libero uso secondo il Codice ed i CB non sono titolari di autorizzazione generale.
Anche se non fosse un errore materiale, comunque è prevalente il contesto del Codice rispetto al suo allegato."