Posto i risultati della mia ricerca, penso che questo possa porre fine alle discussioni in merito alla possibilità di frequentare determinati sentieri CAI in tutto il Veneto. Quelle che seguono sono citazioni delle norme, poi farò una piccola considerazione.
Ora bisogna capire se questa norma locale definisce in linea generale l'utilizzabilità di tutti i sentieri CAI veneti da parte delle MTB oppure se è una norma atta a creare soggetti giuridici al fine di stimolare il cicloturismo.
La Regione Veneto, in attesa di una disciplina organica sul cicloescursionismo, ha regolamentato l’uso della mountain bike nelle aree montane al fine di promuovere e sostenere questa forma di turismo in sintonia con le esigenze di tutela del patrimonio naturalistico e culturale della montagna veneta. (L.R. 13/2012 + DGR 1434/2012 -linee guida cicloescursionismo-).
I percorsi ciclo-escursionistici sono pertanto degli itinerari autorizzati progettati sia con finalità di valorizzazione e conoscenza paesaggistica e ambientale del territorio sia con finalità sportive e ricreative.
Per gestore dei percorsi cicloescursionistici si intende il soggetto – o l’insieme di soggetti associati - a carattere privato, pubblico o con diverso profilo giuridico, identificato/i quale responsabile/i della gestione e della manutenzione del percorso.
Al fine dell’ottenimento dell’autorizzazione il soggetto proponente l’itinerario dovrà presentare al comune competente per territorio una domanda completa della documentazione di seguito indicata: (omissis)
i sentieri alpini di cui alla LR 33/02 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo" --> per sentieri alpini si intendono i sentieri individuati dalla segnaletica CAI e soggetti alla manutenzione da parte delle competenti sezioni. E’ necessario evidenziare che l’inserimento di un sentiero alpino in un percorso ciclo escursionistico deve essere preventivamente autorizzato. Non necessitano di autorizzazione le mulattiere e la viabilità silvopastorale per i tratti nei quali assumono anche la classificazione di sentiero alpino CAI.
I sentieri alpini CAI, per essere inseriti nei percorsi cicloescursionistici, devono soddisfare le seguenti condizioni tecniche:
- larghezza minima del fondo viabile, sull’intero tratto interessato, di 1,5 m;
- pendenza massima del 20% calcolata su un tratto di 2,5-10 m di lunghezza;
- mantenimento dell’uso promiscuo in sicurezza del sentiero alpino;
- ridotta velocità da parte dei ciclisti;
- specifica segnaletica rivolta agli utenti.
Ora bisogna capire se questa norma locale definisce in linea generale l'utilizzabilità di tutti i sentieri CAI veneti da parte delle MTB oppure se è una norma atta a creare soggetti giuridici al fine di stimolare il cicloturismo.
